Linee guida e Direttive editoriali

indice
  • 12 novembre, 10:42
Indice

Premessa

La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) è una delle cinque unità aziendali della SSR, società di diritto privato concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Concepisce la propria offerta editoriale autonomamente e agisce indipendentemente dallo Stato e da singole entità sociali, economiche, politiche o di altri gruppi di interesse. Non persegue scopi lucrativi.

La Costituzione federale, la Legge sulla radiotelevisione (LRTV), l’Ordinanza federale sulla radiotelevisione (ORTV) e la Concessione rilasciata alla SSR costituiscono la base giuridica su cui si fonda il mandato di prestazioni della RSI.

Le “Linee guida” definiscono il quadro RSI per quanto riguarda il mandato, l’offerta editoriale e il modo di operare dell’azienda.

Le “Direttive editoriali” integrano i principi etici contenuti nella “Carta dell’offerta SSR” attraverso regole pratiche e norme qualitative vincolanti per tutte le collaboratrici e i collaboratori della RSI.

LINEE GUIDA

Mandato

Attraverso la totalità della nostra offerta editoriale e delle nostre attività:

- forniamo un servizio di pubblica utilità. Rispondiamo all’interesse generale e offriamo al pubblico dei punti di riferimento affidabili per orientarsi in una società sempre più complessa e di conseguenza poter partecipare al dibattito sociale, politico e culturale del Paese;

- teniamo in considerazione le diverse esigenze, gli interessi e le abitudini di accesso ai contenuti del pubblico e ci adoperiamo nell’ottenere un vasto consenso e una buona autorevolezza e rilevanza presso i diversi gruppi di destinatari e di interesse;

- intratteniamo con il pubblico un dialogo permanente con modalità diverse su tutti i nostri vettori;

- produciamo un’offerta in lingua italiana equivalente a quella nelle altre lingue ufficiali allo scopo di informare, approfondire tematiche di interesse pubblico e culturale e intrattenere il pubblico;

- promuoviamo la lingua e la cultura italiane in tutto il territorio nazionale;

- attraverso la valorizzazione della diversità incoraggiamo la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali e prendiamo in considerazione le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni;

- ci impegniamo a presentare e rappresentare i generi in modo adeguato;

- soddisfiamo elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico e ci distinguiamo per rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità.

Offerta editoriale

Con la totalità della nostra offerta, compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite:

- teniamo in considerazione le esigenze, gli interessi e le abitudini d’accesso ai contenuti mediali del pubblico e li soddisfiamo con un’offerta diversificata sui vari media e vettori;

- dedichiamo attenzione alla realtà internazionale, ma privilegiamo sia quella svizzera sia quella della Svizzera italiana cercando di evidenziare e valorizzare i legami tra queste tre realtà;

- garantiamo un’informazione tempestiva, completa e diversificata sugli eventi rilevanti e offriamo contributi volti ad approfondirli e analizzarli;

- diamo spazio a posizioni e opinioni diverse;

- promuoviamo le attività culturali del Paese, in particolare per quanto riguarda il cinema, la musica e la letteratura;

- contribuiamo alla formazione e al sapere;

- nell’ambito dell’intrattenimento ci differenziamo dalle offerte a vocazione commerciale, con l’obiettivo di distinguerci per creatività e innovazione;

- proponiamo un’offerta sportiva variata dando spazio sia a sport di massa sia a discipline meno conosciute e privilegiando la scena sportiva nazionale e regionale, nonché la presenza svizzera a livello internazionale e i grandi eventi internazionali;

- forniamo alle e ai giovani offerte conformi alle loro abitudini di fruizione al fine di incoraggiare la loro partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale;

- prendiamo in considerazione le persone con un retroterra migratorio e trasmettiamo contenuti a sostegno dell’integrazione;

- rispondiamo alle esigenze delle persone affette da disabilità sensoriali offrendo loro contenuti sottotitolati, descrizioni audio e traduzioni in lingua dei segni.

Principi operativi

Proponiamo un’offerta di qualità, consona alle specificità di ogni vettore, e ne verifichiamo sistematicamente i risultati.

Qualità dei programmi e obiettivi quantitativi di ascolto non sono in contraddizione. La capacità di raggiungere il pubblico attraverso modalità e formati sempre più diversificati è un elemento chiave del successo del Servizio pubblico.

Promuoviamo la conoscenza dei diritti e dei doveri, legali e deontologici, legati alle attività di programma. Mettiamo a disposizione delle collaboratrici e dei collaboratori la documentazione necessaria e organizziamo opportune occasioni di formazione, aggiornamento e discussione. Assicuriamo che le nostre offerte applichino la “Carta dell’offerta SSR” e le “Direttive editoriali RSI” in modo coerente.

Ricerchiamo modalità di produzione efficienti ed efficaci e attuiamo un costante monitoraggio dei processi di produzione.

Nella mutevole offerta di mercato, promuoviamo il marchio dell’azienda, quello dei vettori e delle singole offerte.

Sosteniamo la formazione, l’aggiornamento professionale e l’inserimento di nuove leve.

Comunichiamo in modo chiaro e puntuale, nel rispetto dei diritti della personalità e della privacy. L’informazione aziendale interna è prioritaria. Verso l’esterno, comunichiamo in modo attivo e reagiamo con la massima tempestività.

DIRETTIVE EDITORIALI

1. STATUTO DELLE COLLABORATRICI E DEI COLLABORATORI

1.1 Indipendenza politica ed economica

La/Il collaboratrice/tore deve essere indipendente da ogni interesse di parte. Mantiene un giusto distacco dal mondo politico, economico, culturale, sociale e sportivo. Resiste alle pressioni esterne che mirano a condizionare il suo lavoro.

Le decisioni redazionali devono sempre essere fondate su considerazioni di interesse generale e di rilevanza.

1.2 Legami d’interesse

Per legami d’interesse s’intendono: l’attività a favore di associazioni e di imprese, la partecipazione ad aziende (per esempio aziende familiari), i mandati nei consigli di amministrazione, i contratti di consulenza, i legami di parentela, le relazioni personali intime con persone sulle quali la/il collaboratrice/tore riferisce nei contenuti redazionali ecc.

Nel limite della propria sfera privata, la/il collaboratrice/tore deve comunicare alla/al superiore diretta/o i propri legami d’interesse. Spetta alla/al superiore diretta/o, d’intesa con la linea, valutare se esiste un conflitto d’interesse ed eventualmente se conviene adottare misure in difesa del buon nome della RSI e della sua credibilità. Se il legame d’interesse è riconducibile a un’attività accessoria, la/il collaboratrice/tore a tempo pieno chiederà l’autorizzazione; la/il collaboratrice/tore a tempo parziale informerà per la via di servizio (cfr. Disposizioni contrattuali SSR e direttive RSI in materia di attività accessorie).

La/il giornalista economica/o e finanziaria/o è particolarmente esposta/o. Non può utilizzare a proprio vantaggio, o a vantaggio di terzi, informazioni ricevute nell’ambito della sua professione, per esempio informazioni insider su titoli quotati in borsa, su fusioni o rilevamenti di aziende, su licenze e brevetti, ecc. (cfr. Direttiva 9.2 della Dichiarazione dei doveri del giornalista).

1.3 Attività politica

L’autorizzazione della Direzione RSI è necessaria per svolgere un’attività politica, come per esempio l’attività pubblica a favore di partiti o movimenti, o per l’adesione a comitati di sostegno che si prefiggono uno scopo politico.

È possibile porre la propria candidatura per una carica politica e assumerla in caso di elezione. È però necessaria un’autorizzazione scritta della Direzione RSI (cfr. Disposizioni contrattuali SSR; Direttiva RSI per autorizzare l’esercizio di attività politiche, di attività esterne di rilevanza politica e di attività accessorie non remunerate: vige il principio della richiesta di autorizzazione).

L’autorizzazione può essere negata, in particolare se l’attività politica pregiudica l’immagine di imparzialità e d’indipendenza politica della RSI, o se ostacola gli obblighi professionali della/del dipendente.

La/Il collaboratrice/tore che ha ottenuto l’autorizzazione in vista dell’assunzione di una carica politica o che la svolge, non può apparire in video e in voce, né esercitare influenza diretta sul contenuto giornalistico nelle fasi che precedono elezioni e votazioni (e cioè nei tre mesi che precedono le elezioni federali, cantonali e comunali, rispettivamente durante il mese precedente votazioni di ogni tipo).

Quando una/un collaboratrice/tore esercita una carica politica, questo suo impegno deve essere ben distinto dalla sua attività professionale e il pubblico deve esserne informato.

1.4 Altre attività accessorie

Per poter esercitare una qualsiasi attività accessoria non politica - per esempio economica, pubblicistica, editoriale, di consulenza o di insegnamento – la/il collaboratrice/tore deve chiedere e ottenere un’autorizzazione per la via di servizio. Al riguardo fanno stato le disposizioni contrattuali SSR e le direttive RSI in materia di attività accessorie.

L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di un’attività accessoria puntuale, come per esempio scrivere un articolo, moderare o partecipare a dibattiti, animare manifestazioni, ecc.

Per principio, i Quadri aziendali non possono esercitare attività accessorie. La norma prevede però alcune eccezioni elencate nelle Condizioni generali d’impiego per i Quadri della SRG SSR.

Per l’attività svolta in seno all’SSM non è necessaria l’autorizzazione. Le modalità che regolano questa attività sono definite nel CCL e nei relativi regolamenti SSR.

1.5 Partecipazione a pubblicità e sponsoring

Personalità digitali e collaboratrici/tori che esercitano un’attività giornalistica non possono partecipare ad alcuna attività pubblicitaria o promozionale di tipo commerciale.

Per voci e volti noti, collaboratrici/tori che esercitano un’attività di programma o sui social media, responsabili dei programmi e Quadri di livello 1,2 e 3 possono essere concesse eccezioni da parte della Direzione RSI, a patto che l’attività non influenzi negativamente la prestazione della/del collaboratrice/tore in seno alla vita aziendale e/o la situazione del mercato del lavoro e non arrechi pregiudizio allo svolgimento del lavoro presso la RSI, né sia contraria agli interessi e all’immagine della SRG SSR.

Per il resto del personale non vige il divieto, ma è comunque richiesta l’autorizzazione.

1.6 Rapporti con i media e l’opinione pubblica

Chi riceve qualsiasi tipo di sollecitazione o richiesta da parte dei media - per prese di posizione su trasmissioni, programmi o contenuti online RSI, oppure su articoli o interventi del pubblico riguardanti la RSI o, anche, per semplice richiesta di intervista - deve informare immediatamente il Dipartimento Comunicazione e Marketing RSI.

Le modalità di risposta saranno concordate con il Dipartimento, che a sua volta consulta la Direzione (cfr. Direttive RSI per i rapporti con i media e l’opinione pubblica).

1.7 Utilizzo dei social media

I social media sono un vettore di comunicazione diretto fra un’azienda di servizio pubblico come la RSI e l’utenza. D’altro canto, sono anche luoghi pubblici e comportano rischi e potenziali conflitti d’interesse con la propria attività lavorativa, di cui è opportuno essere consapevoli e tener conto in modo appropriato.

La RSI si aspetta che il suo personale attivo sui social media dia prova di buon senso e correttezza e che rispetti il dovere di lealtà nei confronti del datore di lavoro (RSI e SSR). Ciò significa che ogni collaboratrice/tore deve evitare che il suo utilizzo dei social media possa in qualche modo ledere gli interessi della RSI/SSR, pregiudicandone l’immagine e la reputazione o arrecando in altro modo danno all’azienda. Deve inoltre astenersi dal divulgare informazioni interne all’azienda, riservate o confidenziali sulla RSI, la SSR o su colleghe/i.

I principi di base e le avvertenze per un utilizzo corretto dei social media sono riuniti nel documento RSI “Linee guida per l’utilizzo dei social media”.

Le collaboratrici e i collaboratori possono esprimersi pubblicamente su tematiche legate alla RSI solo previa autorizzazione della Direzione e del Dipartimento Comunicazione e Marketing RSI.

1.8 Regali, compensi, offerte

Nessuna/Nessun collaboratrice/tore della RSI può accettare doni o sollecitare vantaggi di altro genere, per sé o per altri (cfr. Disposizioni contrattuali SSR in materia e direttive SSR per la prevenzione della corruzione). In via eccezionale, è possibile accettare un regalo di un valore non superiore ai 100 franchi. È comunque vietato accettare contanti o buoni acquisto.

I viaggi organizzati da terzi possono essere accettati solo se esiste un prevalente interesse giornalistico aziendale. In questi casi la RSI assume per intero le spese della trasferta.

In caso di soggiorni professionali all’estero, il personale è assicurato contro gli infortuni e coperto rispetto alla malattia secondo le disposizioni contrattuali SSR in materia.

1.9 Retribuzioni a collaboratrici e collaboratori esterni occasionali

Le persone che collaborano occasionalmente con la RSI sono retribuite secondo le norme stabilite dalle disposizioni contrattuali e legali in materia. Nessun compenso è versato a politici, funzionari, dirigenti di aziende pubbliche e private, né agli addetti stampa che partecipano a un programma o a un contributo online nell’esercizio della loro funzione, nonché alle persone che fanno autopromozione.

Di regola le informazioni acquisite da persone che non esercitano la professione di giornalista non sono remunerate. Non si paga, per esempio, l’accesso a un documento riservato. Sono ammesse eccezioni quando entra in gioco un interesse pubblico preponderante. Le/Gli informatrici/tori possono essere risarcite/i per le spese e per il tempo che impiegano per informare e accompagnare le/i giornaliste/i.

1.10 Protezione giuridica

La RSI sostiene il personale coinvolto in procedure giudiziarie derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In questo caso assume le spese connesse.

In caso di procedure civili, la RSI assume la responsabilità per l’operato del suo personale nell’ambito delle proprie funzioni. In caso di procedure penali, la RSI assume eventuali sanzioni pecuniarie. Sono riservati i casi di negligenza grave.

La RSI si riserva di agire nei confronti della/del dipendente rea/o di comportamento illecito intenzionale o negligente. Le misure vanno dall’ammonimento al licenziamento per colpa grave.

1.11 Segnalazioni di illeciti in forma anonima (whistleblowing)

La condotta della SSR nei confronti del personale, partner commerciali, autorità di vigilanza e pubblico è improntata a integrità, correttezza e professionalità. Le/I dipendenti della SSR sono tenuti a mantenere un comportamento impeccabile dal punto di vista giuridico e morale: devono conoscere le leggi, le ordinanze, le direttive e i regolamenti interni e sono tenuti a rispettarli.

Nonostante ciò, qualora personale o partner commerciali della SSR tenessero un comportamento eticamente scorretto o commettessero addirittura un reato, è possibile segnalare tali violazioni anche in forma anonima sulla piattaforma Integrity (https://srgssr.integrityline.io/?lang=it), se si ritiene di non poterne discutere direttamente con la persona coinvolta o con la/il superiore gerarchica/o .

Sono considerate violazioni ad esempio la corruzione, i conflitti di interesse, le molestie sessuali e la discriminazione, la violazione di leggi e ordinanze nazionali e straniere.

2. GESTIONE DEI CONTENUTI

2.1 Fonti

Le fonti redazionali devono essere trasparenti e attendibili. La/Il collaboratrice/tore deve verificare la provenienza di un’informazione e controllarne la veridicità.

In caso di dubbio, soprattutto di fronte a informazioni controverse, bisogna poter disporre di due fonti concordanti, indipendenti una dall’altra.

Di solito le comunicazioni ufficiali rilasciate dalle autorità, dalla polizia e dai partiti politici non devono essere ricontrollate purché non vi siano dubbi sull’autenticità delle comunicazioni: occorre prestare attenzione alla possibilità che le e-mail vengano manipolate, così come i siti internet e gli account social. Devono però essere segnalate come tali.

Per accedere ai documenti ufficiali delle autorità pubbliche alfine di garantire la libera formazione dell’opinione pubblica la/il giornalista ha la facoltà di presentare una domanda formale d’accesso ai documenti nei confronti delle autorità. Le leggi sulla trasparenza cantonali regolano l’accesso ai documenti delle autorità a livello cantonale e comunale, la legge federale (LTrans) regola l’accesso a livello federale. La/Il richiedente è sempre la/il giornalista (a proprio nome), il Servizio giuridico RSI è a disposizione per la procedura d’accesso.

Le fonti non ufficiali vanno selezionate e verificate con cura. Se c’è necessità di essere tempestivi, in attesa di conferme occorre agire con cautela, facendo ricorso al condizionale o a forme che ci cautelino nella diffusione di fatti e notizie.

La menzione della fonte è auspicabile nell’interesse del pubblico. Talvolta è doverosa se è necessaria alla comprensione della notizia. Può essere tralasciata se vi è un interesse preponderante riguardo alla riservatezza della fonte.

Le informazioni che provengono da fonti anonime vanno affrontate e verificate con la massima attenzione. Possono essere prese in considerazione quando le informazioni che ne derivano sono verificate e ponderate rispetto all’interesse pubblico.

Quando si promette l’anonimato, bisogna essere sicuri di poterlo garantire (cfr. 2.2 Segreto redazionale). Se si accetta che una testimonianza resti anonima si può essere chiamati a mascherarne la voce e l’immagine, a nascondere le targhe di un veicolo ecc. In questi casi, è necessario informare i propri superiori.

In caso di dubbio su testimonianze anonime contenute in contributi effettuati da terzi, sarebbe preferibile rimuovere le testimonianze anonime.

Si può far uso di indiscrezioni soltanto alle seguenti condizioni:

- se la fonte dell’indiscrezione è conosciuta;

- se la notizia è d’interesse pubblico;

- se vi sono buone ragioni per non ritardarne la diffusione;

- se l’indiscrezione è stata raccolta con mezzi leali;

- se la pubblicazione non viola interessi, diritti o segreti di grandissima rilevanza (cfr. Dichiarazione dei diritti del giornalista, lettera a).

2.2  Segreto redazionale

La/Il giornalista difende il segreto redazionale, s’impegna a proteggere le*/gli informatrici/tori e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale.

Il segreto redazionale protegge gli appunti, gli indirizzi, le registrazioni sonore e visive ecc. nonché le/gli informatrici/tori con le/i quali è stato concordato di non svelarne l’identità.

La legge riconosce alla/al giornalista il diritto di non rivelare l’identità della/del sua/o informatrice/tore. Sono però previste eccezioni che restringono la portata di questo diritto: quando la rivelazione della fonte è necessaria per preservare da un pericolo imminente per la vita o l’integrità fisica di una persona, oppure è necessaria per far luce su un reato (per cui è comminata una pena di almeno tre anni) (cfr. art. 28a Codice penale e art. 172 Codice di procedura penale).

Di fronte a delicate situazioni riguardanti il segreto redazionale, la/il giornalista coinvolgerà i suoi superiori e il Servizio giuridico della RSI.

2.3 Diritto delle colleghe e dei colleghi

Quando si diffondono notizie raccolte da altri media, è necessario citare le fonti e possibilmente anche l’autrice/tore.

È vietato ricorrere al plagio, ossia alla riproduzione, senza indicarne la fonte, di una notizia, di una precisazione, di un commento o di una qualunque altra informazione pubblicata da una/un collega o da un altro organo di informazione (cfr. Direttiva 4.7 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

2.4 Embargo

L’embargo va rispettato quando riguarda un’informazione a venire, o quando serve a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Consente alle redazioni di prepararsi anticipatamente in vista di una conferenza stampa e della realizzazione di possibili interviste.

Non sono ammessi gli embarghi che servono a privilegiare determinati media a scapito di altri.

Se una redazione rompe un embargo, perché lo ritiene immotivato, deve comunicare subito questa sua decisione a chi ha predisposto l’embargo, in modo che tutti gli altri organi d’informazione possano venirne informati.

2.5 Menzione dei nomi

L’uso dei nomi di persone va ponderato. Occorre tener conto dell’interesse pubblico alla diffusione dei nomi, ma anche del diritto che ogni persona ha di veder rispettate la sua personalità e la sua sfera privata.

Particolare riguardo va usato nei confronti delle vittime. I nomi di vittime di guerre, di insurrezioni, di atti terroristici o di altre azioni violente, di incidenti e di catastrofi naturali, possono essere diffusi quando si è sicuri che i congiunti sono stati informati.

Di regola non si pubblicano né il nome, né altre indicazioni che potrebbero rivelare a terzi l’identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La norma prevede però alcune eccezioni:

- quando esiste un interesse pubblico prevalente;

- quando la persona riveste una carica politica o una funzione pubblica e l’accusa concerne atti incompatibili con questi suoi mandati, quando la persona gode di notorietà pubblica, sia pure di notorietà procurata dai media, e l’accusa è in relazione con questa sua notorietà;

- quando è la stessa persona a essersi pubblicamente esposta in relazione con il procedimento, oppure accetti esplicitamente di essere come tale riconosciuta;

- quando la pubblicazione del nome è strettamente necessaria per evitare confusioni od omonimie (cfr. Direttiva 7.2 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

La decisione finale spetta alla/al responsabile del dipartimento, dopo discussione con il Servizio giuridico della RSI.

2.6 Impostazione, realizzazione, modifiche redazionali, verifiche

Nell’assegnazione dei compiti la/il responsabile definisce congiuntamente alla/al collaboratrice/tore gli obiettivi e l’impostazione del contenuto, in linea con il mandato della SSR e della singola offerta, contenuto nella Scheda di programma/prodotto.

Compatibilmente con il tempo disponibile per la realizzazione di un servizio, nella fase di realizzazione, se ci sono dubbi sui contenuti o sulla forma, o se il tema trattato è delicato, la/il superiore va coinvolta/o.

Chi è confrontato con tematiche complesse e/o delicate deve potersi convenientemente preparare e ricevere le istruzioni necessarie. Se è possibile, un evento che si prolunghi nel tempo deve essere seguito dalle/gli stesse/i collaboratrici/tori.

Se necessario, le/i responsabili delle redazioni hanno la possibilità di sistemare, accorciare, completare o non diffondere/pubblicare i contributi delle/dei loro collaboratrici/tori. Se il tempo a disposizione lo consente, l’autrice/tore del contributo deve essere informata/o.

Prima di pubblicare un testo, registrarlo o leggerlo in diretta, è auspicabile farlo rileggere da una/un responsabile o perlomeno da una/un collega in redazione.

Le verifiche e i momenti di analisi condivise delle redazioni sono frequenti ed elencate nei mandati di ciascuna offerta.

2.7 Gestione della qualità

Per soddisfare i requisiti etici e qualitativi (rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità) espressi dall’art. 4 della Concessione SSR e dalla Carta dell’offerta SSR, la SSR ha adottato un sistema di garanzia della qualità che è vincolante anche per la RSI.

È un processo continuo e circolare che si articola attorno a quattro fasi: definizione di norme e obiettivi, realizzazione di controlli, gestione del feedback, applicazione di misure d’adeguamento. Ogni fase prevede condizioni quadro e principi orientativi di base. La RSI applica e sorveglia il rispetto di questi principi tenendo conto delle specificità regionali e le integra con regolamenti aggiuntivi tramite l’ufficio qualità.

Ogni collaboratrice/tore, congiuntamente alla/al propria/o responsabile e alle/ai propri colleghe/i, ha la responsabilità di favorire e partecipare al processo, in tutte le sue fasi.

A livello di controlli, l’ufficio qualità è incaricato della coordinazione del monitoring dei programmi su mandato del Commissioning Board. 

2.8 Reclami esterni, ricorsi, dovere di rettifica, diritto di risposta, divieto di pubblicazione, conservazione dei materiali

Tutti i reclami, presentati in forma verbale o scritta, devono essere esaminati e devono ottenere risposta.

Modalità e forma con cui vengono evasi contribuiscono alla percezione positiva o negativa dell’azienda RSI. 

Ogni risposta deve essere concordata con la/il responsabile di dipartimento, che ne informerà la Comunicazione RSI.

A e-mail e scritti anonimi non viene data risposta.

I reclami dinanzi all’Organo di mediazione contro singole trasmissioni per violazione dei principi applicabili al contenuto dei programmi (cfr. art. 4 e 5 LRTV) vanno notificati al Servizio giuridico che coordinerà e firmerà la presa di posizione assieme alla/al responsabile di dipartimento coinvolto. In quest’ambito è fondamentale che l’autrice/tore del contributo prenda puntualmente posizione per poter allestire una risposta.

Un’eventuale successiva procedura di ricorso presso l’AIRR (Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva) verrà fatta a cura esclusiva del Servizio giuridico.

Inesattezze ed errori diffusi in radio, televisione e online devono essere corretti tempestivamente in modo adeguato.

Il dovere di rettifica riguarda lo svolgimento dei fatti e non giudizi e opinioni su di essi. La correzione rafforza la credibilità della RSI ed evita la diffusione dell’errore in altre trasmissioni e nell’archivio, oltre che possibili reclami all’Organo di mediazione RSI.

Se l’errore viene accertato durante lo svolgimento di una trasmissione, viene fatto il possibile per correggerlo seduta stante, prima del termine del programma.

Il diritto di risposta (cfr. art. 28g e segg. Codice civile) è riservato alla persona (fisica o giuridica) in relazione all’esposizione di fatti che la riguardano e verte ad ottenere la correzione o il completamento di quanto riportato. Di fronte ad un’istanza di diritto di risposta va subito coinvolto il Servizio giuridico RSI.

In caso di misure giudiziarie di sequestro o blocco dei contenuti, la redazione deve rispettare la decisione della/del giudice intervenuta/o per bloccare o vietare la diffusione di un contenuto. È possibile opporsi alla decisione della/del giudice. Se si teme il blocco supercautelare di un contenuto, è possibile rivolgersi alla/al giudice per anticipare l’azione legale. Va consultato tempestivamente il Servizio giuridico RSI.

Il materiale non diffuso o non pubblicato non va mai consegnato a terzi, neppure alle autorità giudiziarie. Per principio, la RSI si oppone a ogni procedimento di perquisizione e di sequestro (cfr. al riguardo il Promemoria sulle perquisizioni domiciliari). L’esecuzione di mandati di perquisizione e di sequestro è di sola competenza del Servizio giuridico RSI.

La legge prevede l’obbligo di registrare e conservare tutte le trasmissioni andate in onda. Le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, sono conservate per almeno quattro mesi. Se è in corso un reclamo o un ricorso, o se è stato aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento (cfr. art. 20 LRTV e Standard SSR “Compliance Recording delle trasmissioni – diffusione lineare”).

Vanno registrati e conservati (di regola per 2 mesi) anche i contenuti non lineari che compongono l’ulteriore offerta editoriale, insieme ai relativi materiali e documenti (cfr. art. 20 cpv. 2 LRTV e art. 28 cpv. 3 e 4 ORTV; per dettagli cfr. Standard SSR “Compliance Recording dell’ulteriore offerta editoriale”).

2.9 Notizie e opinioni

La redazione mira a una copertura dei fatti chiara, comprensibile, imparziale e autorevole. Ogni notizia dovrebbe rispondere a cinque domande - Chi? Cosa? Come? Dove? Quando? - e se possibile spigare anche “Perché”.

L’imparzialità – oltre a guidare il lavoro giornalistico - deve riflettersi anche nel comportamento e nell’attitudine con ogni interlocutore.

La redazione ricerca la verità attraverso un esame approfondito di tutti i dati disponibili. Non omette informazioni o elementi d’informazione rilevanti. Riproduce fedelmente i pareri emessi dalle/dai sue/suoi interlocutrici/tori.

Dà un equo spazio a tutti i punti di vista e ascolta tutte le parti coinvolte.

Nel riportare i fatti utilizza linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere. Si astiene da ogni pregiudizio ed evita gli stereotipi.

Prima di divulgare fatti compromettenti per l’immagine di una o più persone, deve offrire tempestivamente alla parte interessata la possibilità di esprimersi. La presa di posizione della parte interessata deve essere diffusa nello stesso programma radiotelevisivo o nello stesso contributo online.

Se ciò non fosse oggettivamente possibile, il pubblico deve comunque essere posto nella condizione di comprendere che si tratta di una versione unilaterale.
Se la parte interpellata rifiuta di prendere posizione, tale circostanza sarà comunicata al pubblico in modo trasparente. Nella misura del possibile si esporrà il punto di vista della parte interessata in modo adeguato.

Riservate le necessità informative, fatti, vicende e persone di impatto particolarmente controverso vanno inserite solo nei formati adatti e presentati adeguatamente.

Un obbligo di diligenza giornalistica accresciuta si impone nel caso in cui vengano mossi rimproveri che rischiano di arrecar danno alla persona interessata o a terzi: in particolare si deve procedere a ricerche accurate e dettagliate e presentare in modo appropriato il punto di vista della persona in questione, in modo che possa difendersi con i suoi “migliori argomenti” (prassi Tribunale federale e Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva). Preferibilmente, la persona interessata va sentita tramite intervista.

Le notizie pubblicate sui vettori online devono essere firmate dall’autrice/tore e costantemente attualizzate. L’aggiornamento deve essere tempestivo. I termini “oggi”, “ieri” e “domani”, “la settimana prossima” ecc. sono usati soltanto nell’ambito dell’informazione, in particolare con le notizie che sono costantemente aggiornate. La data della notizia, se non appare automaticamente, va sempre indicata e aggiornata.

Eventuali correzioni di elementi centrali e importanti vanno opportunamente segnalate.

La/Il redattrice/tore separa in modo chiaro le notizie dai commenti. La separazione deve risultare comprensibile al pubblico. Si astiene dall’esprimere sue opinioni politiche o di altra natura.

Le/I responsabili delle testate elaborano un elenco delle/dei collaboratrici/tori abilitate/i a commentare gli avvenimenti, tenendo conto delle competenze e della necessità di equa rappresentanza dei due sessi. Il commento è riservato a un numero ristretto di persone ed è limitato alle occasioni significative.

La redazione procede a una scelta oculata delle/degli esperte/i chiamate/i a commentare una notizia o ad analizzare una situazione. Per quanto possibile, bisogna cercare di variare e allargare la scelta delle/degli interlocutrici/tori, con particolare attenzione all’equità di genere e tendendo, nel limite del possibile, alla rappresentazione paritaria tra donne e uomini.

Quando si dà la parola a persone che, in una determinata situazione, difendono o possono difendere interessi di parte, questi interessi vanno resi trasparenti.

2.10 Interviste

L’intervista si basa su un accordo tra due parti, nel quale sono fissate le modalità e le regole. L’accordo pattuito va rispettato.

Tuttavia, ogni intesa deve consentire alla/al redattrice/ore di porre liberamente le domande giornalisticamente fondate che il pubblico si aspetta. Dal canto suo l’interlocutore può non rispondere alle domande poste o farlo in modo che ritiene non lesivo della sua personalità. Se la persona chiamata a concedere l’intervista chiede di poter avere prima, per iscritto, tutte le domande, oppure esige di evitare determinate tematiche, la/il redattrice/tore deve chiedersi se abbia senso realizzare l’intervista. Se sceglie di procedere, deve informare il pubblico in quali condizioni l’intervista è stata realizzata.

Quando si è confrontati con persone che non possono dare in modo valido il loro consenso (per esempio bambini), bisogna ottenere il permesso dalla persona che ne è responsabile.

In caso di più versioni di un’unica intervista, la versione che verrà diffusa deve essere concordata con l’intervistata/o. Una volta raggiunto, l’accordo viene considerato definitivo.

L’intervistata/o deve essere informata/o che di regola vengono usati soltanto stralci di un’intervista. L’intervistata/o può chiedere di vedere o di sentire gli stralci scelti.
Il tempo dedicato all’intervista dovrebbe tuttavia essere proporzionato al tempo poi realmente diffuso, affinché l’intervistata/o non legga il resoconto come parziale.

L’intervistata/o può chiedere il ritiro di un’intervista spontanea rilasciata in un momento di grande tensione, per esempio all’uscita di una sala dove si è appena conclusa una riunione burrascosa.

Le dichiarazioni fatte in pubblico da personalità politiche o pubbliche possono essere divulgate senza informare l’autrice/tore.

Le informazioni date “on the record” possono essere utilizzate menzionando il nome e la funzione di chi le ha fornite. Le informazioni date “off the record” possono essere utilizzate, ma il nome di chi le ha fornite non viene dato e la sua funzione non viene specificata (es.: un alto funzionario del Dipartimento federale degli esteri); in questo caso la formulazione esatta deve essere concordata. Con le informazioni di background (“on background”), viene a cadere ogni attribuzione (es.: “come ci è stato riferito…”).

Nelle interviste si usa la forma di cortesia “Lei”. Le eccezioni sono possibili in un contesto di programma o contributo online non formale, ma vanno esplicitate.

Di regola, tutte le persone che si esprimono in un programma radiotelevisivo o in un contenuto online hanno un nome e un cognome e una funzione che va declinata secondo il genere della persona o in cui la persona si riconosce.

Delle personalità politiche si menzionano il nome, il cognome, la funzione e il partito politico. Quando è necessario anche la provenienza geografica.

2.11 Dibattiti

I dibattiti devono essere strutturati e condotti in modo coerente con lo scopo di garantire alla società e al pubblico confronti di qualità elevata, pluralistici e adatti a favorire la libera formazione delle opinioni. Ciò vale anche per la scelta dei formati (scenografie, durate, numero di partecipanti, modalità di partecipazione, inquadrature, scelte registiche, posizione dei microfoni ecc.). Oltre a valutare i singoli formati, vanno tenute presenti tutte le possibilità (e gli effetti sinergici) offerti dai vari vettori (radio, tv, online, TXT), da utilizzare in modo coordinato e all’insegna di una offerta globale completa e diversificata.

Fatti salvi i casi in cui i principi di completezza e di equilibrio richiedano la presenza contemporanea di un numero più elevato di ospiti, RSI privilegia formati di faccia a faccia o che prevedano un numero ridotto di partecipanti alla discussione. Esigenze di presenze maggiori devono essere gestite con gli opportuni accorgimenti di formato, ad esempio con la rotazione di ospiti, separando ospiti principali da altri invitate/i che partecipano alla discussione solo in determinati momenti o con altre specifiche modalità.

La conduzione dei dibattiti è un compito di particolare delicatezza e può essere affidata solo a redattrici/tori con le necessarie caratteristiche professionali. La RSI garantisce loro la formazione opportuna e il sostegno necessario. La conduzione deve essere competente, autorevole e ferma nel pretendere che tutte/i le/i partecipanti rispettino le regole stabilite.

Non sono tollerati insulti, interruzioni sistematiche, superamenti del tempo di parola (ove sia fissato), non rispetto del tema, prevaricazioni verso ospiti o chi conduce, sessismo e, in generale, comportamenti non compatibili con il rispetto della dignità delle persone e le necessità di una condotta corretta. Le/I partecipanti devono restare al posto loro assegnato dalla redazione.

Se del caso chi conduce interviene, sollecitamente e con fermezza. Il rispetto di queste direttive deve essere garantito anche verso e nei confronti di intervenienti esterni (ad esempio in caso di collegamento con il pubblico).

Chi non si attiene a queste regole viene richiamato. Se persiste nel suo atteggiamento, può non essere ulteriormente coinvolto nel dibattito, ad esempio tramite opportune scelte registiche.

Nei confronti di ospiti che, nonostante gli avvertimenti, non tengano comportamenti corretti, la RSI si riserva di prendere ogni misura adeguata, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del diritto del pubblico a essere informato in modo completo e corretto.

2.12 Sondaggi d’opinione e vox pop

Il sondaggio è una fotografia delle opinioni recensite in un determinato periodo.

I sondaggi relativi a comportamenti di voto non sono un pronostico del futuro esito di una votazione o di una elezione. Il campione iniziale di un sondaggio deve includere l’opinione di almeno 2’000 persone aventi diritto di voto in Svizzera (Regole dell’Associazione Swiss Insights).

I servizi redazionali (inclusa la presentazione della/del conduttrice/tore per i contributi audiovisivi) devono contenere:

- il nome dello studio;

- il nome del committente;

- il nome dell’istituto demoscopico;

- il metodo di rilevazione (es. panel online, intervista telefonica o face to face ecc.);

- l’universo statistico di riferimento (come la regione e l’età minima);

- i numeri del campione intervistato;

- il margine d’errore dei risultati;

- il periodo durante il quale il sondaggio è stato realizzato.

Le raccolte di dichiarazioni spontanee (vox pop) non devono essere presentate in modo da sembrare sondaggi scientifici o rappresentativi di una realtà.

2.13 Cronaca giudiziaria

In caso di inchieste penali e di processi, occorre rispettare la presunzione d’innocenza (cfr. art. 32 Costituzione federale). Il rispetto di questo principio implica che si precisi che si tratta di ipotesi di reato (es: “accusata/o di truffa”, “coinvolta/o in una presunta truffa”) e si specifichi qual è la posizione dell’accusata/o. Al momento della sentenza penale di primo grado (giudice unica/o o corte correzionali/criminale) si può parlare di “giudicata/o/ritenuta/o colpevole”, ma va specificato che si tratta di un giudizio in prima istanza. Solo quando saranno esaurite tutte le possibilità di ricorso (la decisione sarà poi cresciuta in giudicato) si parlerà di “colpevole”.

Di regola, l’identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario non è rivelata, in ragione del principio della presunzione di innocenza e della protezione della personalità. La norma ammette però alcune eccezioni (cfr. 2.5 Menzione dei nomi). Se l’identità di una persona è rivelata durante un procedimento giudiziario, se ne terrà conto fino al termine dell’iter giudiziario (e quindi anche se questo dovesse concludersi con l’assoluzione, un non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento).

In un procedimento giudiziario, le vittime e la loro identità sono protette. Di conseguenza anche i resoconti giornalistici non devono rivelare dettagli che possano portare alla loro identificazione (es.: minorenni, vittime di abusi sessuali).

Occorre prestare molta attenzione all’uso corretto dei termini nell’ambito di un procedimento giudiziario. Ad esempio, bisogna sempre ben distinguere l’ipotesi di omicidio con la quale si è confrontati (colposo, intenzionale, tentato ecc.) o ricordarsi che una persona è in stato di fermo fino a quando una/un giudice non ne ha convalidato l’arresto.

Nei contenuti redazionali riguardanti atti criminali bisogna prestare particolare attenzione ai riferimenti sulla nazionalità e l’origine etnica delle/dei presunte/ie colpevoli o delle vittime. La menzione della nazionalità deve essere usata restrittivamente e non deve avere conseguenze discriminanti. Bisogna pure evitare l’uso di aggettivi che definiscono genericamente tutta una regione (per esempio “balcanico” o “maghrebino”) perché fonte di stereotipi xenofobi.

Si deve evitare la spettacolarizzazione dell’atto criminale: i resoconti giornalistici non devono ospitare né dettagli di un crimine che potrebbe venir imitato, né descrizioni di tecniche criminali che potrebbero portare a un’emulazione.

Le riprese visive o sonore sono vietate all’interno dell’aula penale. Sono, invece, autorizzate all’esterno di tribunali o posti di polizia, nel rispetto della sfera privata: di regola i volti di accusate/i e vittime vanno coperti.

I disegni che riproducono i dibattimenti in aula sono ammessi. La loro utilità, però, va valutata di volta in volta a seconda dei vettori.

Ulteriore attenzione deve essere prestata al diritto all’oblio che tutela il singolo, dopo un lasso di tempo adeguato, a non essere pubblicamente confrontato con il suo passato, tranne se esiste un nesso col presente e/o un interesse pubblico preponderante. Su questo tema va sempre coinvolto il Servizio giuridico RSI (cfr. Direttiva 7.5 Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

2.14 Guerra, terrorismo, catastrofi, manifestazioni

In caso di guerra è importante conoscere la fonte delle informazioni che vengono diffuse. Occorre capire se ci si trova di fronte a informazioni libere o censurate, e il pubblico ha il diritto di esserne informato.

I viaggi all’estero di giornaliste/i con l’intento di coprire una guerra o un’insurrezione, o per riferire di una situazione conflittuale ad alto rischio, vanno concordati con le/i superiori. In ultima analisi decide il Direttore RSI. Vanno informate le Risorse umane per le polizze assicurative.

L’uso delle immagini di violenza che caratterizzano queste situazioni deve sempre essere il risultato di un’accurata ponderazione. Al riguardo valgono le considerazioni enumerate al punto 2.16 Immagini, suoni, grafici, illustrazioni, documenti, link.

Di fronte a una minaccia terroristica, conviene stabilire un contatto con la polizia prima di decidere il nostro modo di agire. Bisogna evitare di essere complici involontari di una strategia che mira a determinati obiettivi.

In caso di catastrofi, se i nomi delle vittime sono noti, vanno citati soltanto se vi è la certezza che le famiglie sono state avvertite. I parenti stretti non devono ricevere la notizia della morte di una/un loro congiunta/o attraverso uno dei nostri media.

Il numero dei partecipanti a una manifestazione politica, sindacale o di altra natura, non è mai condiviso da tutte le parti in causa. Conviene riferire sia il numero comunicato dalla polizia che quello citato dagli organizzatori, menzionando la fonte.

2.15 Contenuti sportivi

I contenuti sportivi devono rispettare le regole applicate all’informazione.

Devono tener conto del pubblico che guarda e che ascolta e legge, pubblico composto non solo da specialiste/i, ma anche da coloro che non hanno competenze o conoscenze specifiche.

Qualsiasi tipo di pubblicità in stadi, arene e campi di gara svizzeri, in cui si svolgono manifestazioni sportive, è disciplinato dalle regole varate dal Comitato direttivo SRG SSR (cfr. Principi pubblicitari della SRG SSR per le produzioni e le trasmissioni di manifestazioni sportive in Svizzera).

2.16 Satira

La satira è basata su sarcasmo, ironia, trasgressione, dissacrazione, parodia e paradosso. Essa ricade sotto l’autonomia di programma dell’emittente ed è protetta dalla libertà artistica e di espressione. Tuttavia, sottostà ai limiti imposti dalle disposizioni legali applicabili: in particolare deve rispettare i diritti fondamentali (cfr. art. 4 LRTV) e non ledere ad esempio i contenuti centrali del credo religioso.

Non esistono argomenti, fatti o persone sottratti a priori all’interesse degli organi d’informazione e, quindi, anche alla satira.

I fatti cui la satira rimanda devono essere reali.

La satira deve sempre essere riconoscibile come tale dal pubblico.

Le riprese (foto, audio o video) in ambito privato sono possibili soltanto con il consenso della persona interessata. In ambito pubblico è possibile fotografare o filmare persone senza il loro consenso soltanto se non sono evidenziate nell’immagine. In manifestazioni pubbliche e nell’ambito dell’interesse pubblico è lecito riferire con immagini e suoni (cfr. Direttiva 7.1 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

Per registrare immagini e suoni su una proprietà privata è necessario il consenso della/del proprietaria/o. È però possibile procedere alla registrazione su suolo pubblico, sempre che non si riprendano interni di proprietà private. Attenzione alle autorizzazioni necessarie per i luoghi semi pubblici come stazioni o aeroporti.

L’utilizzo/diffusione di immagini o fotografie sottostà a regole diverse dipendenti dalla fonte:

- i diritti di utilizzo/diffusione di immagini e fotografie provenienti da agenzie di stampa (come EBU, Keystone ecc.) sono regolamentati da contratti quadro con ogni singola agenzia;

- le immagini della polizia e dei partiti sono utilizzate sulla base di accordi ad hoc sottoscritti di caso in caso;

- l’utilizzo di immagini ricevute da terzi deve essere regolamentato da un contratto di acquisizione ad hoc;

- si può diffondere anche tutto quanto è prodotto in RSI, ad eccezione del materiale che potrebbe non essere esente da diritti (per esempio eventi sportivi, documentaristica o film d’acquisto). In questi casi la questione dei diritti deve essere valutata di volta in volta. La responsabilità è del Dipartimento che ha realizzato il contributo;

- le immagini reperibili sul web possono essere utilizzate unicamente nel rispetto della licenza con la quale le stesse sono state pubblicate o sulla base dei Creative Commons. Le licenze relative alle immagini sono sempre disponibili sulle homepage dei rispettivi siti. In caso di dubbio va contattato il Servizio giuridico RSI;

- per tutte le altre fonti delle immagini, la questione dei diritti di utilizzo/diffusione va valutata di volta in volta. In caso di dubbio, le immagini non vanno rese pubbliche.

Va evitata ogni utilizzazione strumentale di immagini o voci, in particolar modo quelle di bambini.

Bisogna evitare di usare immagini simboliche che potrebbero contenere un messaggio concreto per il pubblico. Per esempio, per illustrare un servizio sulla pedofilia tra il clero, non bisogna usare immagini di chiese o di istituti religiosi estranei alla notizia, ma riconoscibili dal pubblico.

Le immagini e i suoni d’archivio devono essere presentati come tali (“archivio RSI”), soprattutto quando sono usati per illustrare un fatto d’attualità. Se è possibile, va indicata anche la data.

Anche le ricostruzioni per immagini, con attrici o attori che interpretano la parte di persone cui si dà notizia, vanno segnalate come tali.

Quando si vogliono riproporre immagini e suoni di eventi passati dolorosi, bisogna tener conto della sensibilità delle vittime sopravvissute e dei parenti stretti.

Va tenuto presente il diritto all’oblio che tutela il singolo, ad anni di distanza, dall’essere pubblicamente confrontato con il suo passato, tranne se esiste un nesso col presente e/o un interesse pubblico preponderante. In caso di dubbio, va coinvolto il Servizio giuridico RSI.

Quando si è confrontati con immagini violente (di guerra, catastrofi naturali, incidenti) occorre fare una scelta guidata dalle seguenti considerazioni:

- le situazioni che si vogliono portare a conoscenza del pubblico devono riflettere la realtà; non si dà un’immagine distorta, o abbellita della realtà;

- occorre distinguere le immagini che hanno un valore informativo da quelle che mirano a scopi propagandistici;

- la diffusione di immagini violente deve scaturire da un forte interesse informativo; la durata delle immagini violente deve essere contenuta. Immagini che potrebbero scioccare il pubblico devono essere preventivamente e opportunamente segnalate (tramite segnalazione di chi conduce in radio o tv, o graficamente per un contributo online);

- non si mostrano mai persone in punto di morte, e nemmeno persone decedute dal volto riconoscibile.

Nel caso di sequestro di persona, le immagini e i suoni che i rapitori inviano ai media possono essere diffusi soltanto se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante. La diffusione di suoni e di immagini deve essere autorizzata dalle autorità inquirenti e dalle/dai superiori. Ciò vale ancor di più per le immagini dell’uccisione della persona rapita.

I documenti ottenuti ufficialmente e senza vincoli da terze parti possono sempre essere mostrati in immagine, nel rispetto della sfera privata delle persone i cui dati personali sono visibili. La pubblicazione di documenti ottenuti ufficiosamente o da fonti a cui va garantito l’anonimato deve essere oggetto di attenta valutazione dei rischi.

La documentazione reperita su siti Internet o reti sociali può essere utilizzata e pubblicata unicamente se si tratta di materiale legalmente pubblicabile, rispettivamente se i termini di licenza del sito Internet o della rete sociale lo permettono.

I link vanno esaminati e valutati secondo criteri giornalistici e devono costituire un valore aggiunto (complemento / approfondimento tematico). Solitamente il link deve rinviare alla pagina web più utile in riferimento al contesto.

È vietato rimandare a siti penalmente perseguibili, come quelli razzisti, pornografici, pedofili o quelli che incitano alla violenza.

Bisogna evitare i link a pagine prettamente commerciali o a siti di ditte che si servono di Internet per farsi pubblicità. L’eccezione è possibile se ci si trova di fronte a un chiaro valore aggiunto per l’utenza.

Il criterio del valore aggiunto vale anche per i link che rinviano a siti dei partiti politici e alle homepage di personalità politiche.

2.18 Registrazione nascosta di immagini e di suoni

La registrazione nascosta di immagini e di suoni (e la loro pubblicazione) è di principio vietata dalla legge (cfr. Codice penale svizzero, artt. 179 bis, ter e quater). In determinati casi, può tuttavia essere uno strumento giornalistico indispensabile per svelare questioni di interesse pubblico preponderante. È consentita solo in via eccezionale e a cinque condizioni cumulative secondo la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo:

1) deve trattarsi di un soggetto d’interesse generale;

2) il servizio deve essere in grado di favorire il dibattito pubblico sul tema;

3) il servizio non deve essere focalizzato sulla persona ma sul tema (garanzia della vita privata della persona ripresa in immagine);

4) l’utilizzo della telecamera nascosta deve essere l‘ultima ratio;

5) la presentazione delle prove deve avvenire nel rispetto delle norme deontologiche.

La modalità delle riprese deve essere il meno invasiva possibile.

In questo capitolo rientrano: l’uso di telecamere e di microfoni nascosti; l’uso di un equipaggiamento audiovisivo (piccola videocamera, cellulare ecc.), dando l’impressione che si stia operando privatamente; le riprese di persone che ignorano di essere filmate; le registrazioni di telefonate senza aver chiesto e ottenuto il permesso, nonché continuare a filmare e/o a registrare suoni quando la parte in causa è convinta che la registrazione sia finita.

La/il giornalista non deve nascondere la propria identità al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti in vista della pubblicazione. Nel caso di un’inchiesta mascherata, invece, può celare la sua identità.

Il ricorso a un’inchiesta mascherata può essere deciso solo dopo ponderazione di tutti gli elementi in gioco. In particolare, occorre anche tener conto del posto dove si vuole operare e dell’attività in cui è coinvolta la persona dalla quale si vogliono ottenere informazioni. Ogni caso va esaminato attentamente. Prima di procedere, la/il giornalista ne discute con i suoi superiori e con il Servizio giuridico RSI, chiamati a decidere; in caso di disaccordo, la decisione finale spetta alle/ai Responsabili di dipartimento. Se del caso, ci sarà una prima autorizzazione per filmare e registrare di nascosto, poi una seconda autorizzazione per diffondere il materiale raccolto ed elaborato.

Nel settore dell’intrattenimento, l’uso di telecamere (“candid camera”) e microfoni nascosti in ambito pubblico è consentito con l’approvazione dei superiori. Tuttavia, per la diffusione del materiale raccolto (immagini e suoni), ci vuole il permesso delle persone coinvolte (firma della liberatoria).

2.19 Utilizzo dell’intelligenza artificiale

La SSR e la RSI hanno un approccio cauto all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale (IA). Riteniamo nostro compito garantire in prima persona la qualità di quanto affermiamo. L’IA deve essere intesa come uno strumento di supporto al processo creativo.

La SSR ha definito dei principi per l’utilizzo in azienda dell’intelligenza artificiale. A partire da questi, la RSI ha elaborato una Charta IA RSI. Questo documento, in continua evoluzione, regola l’utilizzo dell’IA in azienda. L’utilizzo dell’IA in ambito giornalistico sottostà inoltre a quanto previsto dal codice professionale, in particolare dall’allegato “Intelligenza artificiale – Linee direttrici” pubblicate dal Consiglio svizzero della stampa.

L’utilizzo dell’IA è regolamentato in più ambiti, tra gli altri: ricerca di informazioni, sviluppo di idee, generazione di contenuti ad uso interno, traduzione, trascrizione, anonimizzazione, controllo delle fonti, raccomandazione dei contenuti digitali (generazione di metadati APP), riassunto di contenuti testuali. In generale è libero l’utilizzo di strumenti di IA in processi a supporto della creazione del programma, che non abbiano un impatto significativo e che non alterino il significato dei contenuti.

La possibilità di utilizzare l’IA generativa, quindi nella creazione dei contenuti, dipende dagli ambiti di utilizzo. Non è in linea di principio permessa l’elaborazione di contenuti (audio, video, testuali) di carattere informativo. L’utilizzo è in particolare vietato quando altera il significato del contenuto (impatto significativo sull’informazione). L’utilizzo dell’IA generativa è permesso nell’ambito della commedia e della satira, nonché in contenuti che abbiano scopo divulgativo sul tema dell’IA.

Per qualsiasi utilizzo dell’IA è sempre necessaria la verifica da parte di una collaboratrice/un collaboratore, che detiene la responsabilità etico-professionale su quanto pubblicato/messo in onda.

L’utilizzo di strumenti di IA generativa va sempre segnalato al pubblico. Va nello specifico indicato dove e come gli strumenti sono stati utilizzati.

Ogni strumento IA che si vuole utilizzare deve essere preventivamente stato approvato dal Servizio Giuridico RSI.

Informazioni confidenziali, documenti interni oppure dati personali possono essere utilizzati unicamente in strumenti di IA preventivamente approvati dal Servizio Giuridico RSI. Nessun dato personale (rispettivamente nessun dato personale non anonimizzato), contenuto di terzi protetto da copyright oppure segreto aziendale SSR può essere utilizzato in strumenti di IA non preventivamente approvati.

Il Servizio Giuridico RSI va sempre contattato in caso di dubbi (possibilità di utilizzo e necessità di trasparenza).

2.20 Diritto alla propria immagine e alla propria parola

Di regola, per filmare, registrare o fotografare una persona riconoscibile, è necessaria la sua autorizzazione.

Si può rinunciare all’autorizzazione quando si è confrontati con persone che si espongono pubblicamente, come per esempio le/i dimostranti in una manifestazione pubblica o le/i protagoniste/i di una conferenza stampa.

Nonostante l’autorizzazione non sia necessaria in caso di persone con un incarico pubblico o una notorietà mediatica, la loro sfera intima/privata va sempre rispettata

Rientrano nella sfera intima/privata immagini e suoni realizzati:

- durante esequie private e servizi religiosi;

- nel compimento di attività di vita comune non rilevanti per il pubblico;

- nel corso di incidenti o catastrofi;

- con bambini o con persone incapaci di discernimento. Per eseguire delle riprese o registrare dei suoni ci vuole il permesso dei loro parenti stretti o delle/dei loro responsabili.

Le telefonate con terzi possono essere registrate soltanto se c’è l’accordo preliminare della persona che si vuole intervistare (per motivi probatori, la relativa domanda va pure registrata). Se l’accordo è negato, si possono prendere appunti e si chiede il permesso di usarli nel proprio contributo redazionale, riassumendo così le dichiarazioni della persona intervistata.

Per quanto concerne immagini e dichiarazioni/affermazioni di una persona pubblicate su internet, la redazione si attiene alle norme previste al capitolo 3.3 Protezione della sfera privata.

2.21 Interattività online

L’utenza può esprimersi attraverso varie forme di interazione: social, chat, forum, sondaggi/voting, e-mail o altro.

Occorre impedire qualsiasi tipo di strumentalizzazione dei canali interattivi da parte di rappresentanti di interessi specifici.

I contributi dell’utenza devono rispettare le disposizioni di legge e i diritti di terzi e sono sottoposti alle condizioni d’uso (Netiquette). In particolare, non sono ammessi messaggi o contributi:

- ingiuriosi, diffamatori, calunniosi o che in qualsiasi altro modo ledano l’onore o la reputazione di terzi;

- sessisti, razzisti, xenofobi, revisionisti o negazionisti;

- osceni, pornografici, pedofili o che offendano in qualsiasi altro modo il buon costume;

- che violino i diritti altrui, in particolare il diritto alla privacy, all’immagine, al nome, alla dignità umana o l’imperativo di proteggere bambini e adolescenti;

- che ledano il diritto di terzi alla proprietà intellettuale, in particolare il diritto dei marchi, il diritto d’autore (immagini, suoni, testi, fotografie, programmi, ecc.), nonché i diritti degli artisti/interpreti, dei produttori di fonogrammi e di videogrammi e delle emittenti;

- che incitino alla discriminazione, all’odio, alla violenza, a commettere reati o al consumo di sostanza illecita;

- a carattere pubblicitario o finalizzati a propaganda o proselitismo;

- in altro modo contrari alla legge e alle regolamentazioni in vigore.

La redazione modera i propri forum di discussione sul sito web, su social media e su tutte le piattaforme digitali, operando un controllo sui contributi realizzati dal pubblico e integrati nell’ulteriore offerta editoriale (cfr. art. 2 lett. c bis e 5a LRTV). Le collaboratrici e i collaboratori responsabili della gestione della community sono supportati da formazioni ad hoc (Formazioni per i community manager) e da indicazioni chiare su come si risponde sui social media, disponibili su IntraNoi.

L’intervento sui messaggi può essere preventivo (il contenuto è pubblicato soltanto dopo essere stato controllato dalla redazione) oppure a posteriori (il contenuto è controllato a pubblicazione avvenuta). In base alle possibilità della piattaforma terza scelta (social media o piattaforme digitali di diversa natura), si preferisce, laddove possibile, il controllo dei commenti attraverso filtri debitamente impostati.

La redazione può intervenire nel corso di una discussione e richiamare all’ordine gli utenti, può rielaborare i contenuti, cancellarli parzialmente o totalmente. Qualora il numero di commenti che sono in contrasto con questi principi diventi oggettivamente ingestibile, va tolta la possibilità di commentare ulteriormente.

I contributi anonimi non sono permessi: sono pubblicati soltanto i contributi di chi si è reso identificabile con nome e cognome. Possono essere pubblicati contributi in forma anonima qualora venga richiesto, ma la redazione deve sempre essere a conoscenza dell’identità dell’autrice/tore. Per quanto riguarda le piattaforme di terzi (es. social media), fanno stato le regole di iscrizione delle piattaforme terze; le redazioni moderano i commenti e li oscurano o cancellano qualora vi siano dubbi circa l’identificazione dell’autrice/tore o vengano violate le policy della pagina social.

La cancellazione di un commento relativo a un contenuto redazionale della RSI, pubblicato su uno dei suoi forum online o canali social, può essere contestata attraverso un reclamo all’organo di mediazione competente. L’utente ha poi la facoltà di presentare un ricorso formale all’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), la quale esaminerà se, nel caso specifico, vi sia stata un’ingerenza inammissibile nella libertà di espressone dell’autore del commento.

2.22 Social media istituzionali

La RSI partecipa con un suo profilo istituzionale (quale azienda) sui social media (Facebook, Twitter, YouTube ecc.). La gestione e la responsabilità di tali pagine sono attribuite al Dipartimento Comunicazione & Marketing.

La gestione e la responsabilità delle pagine relative ai prodotti RSI sui social media sono attribuite alle/ai responsabili di Dipartimento.

Attraverso questa partecipazione, la RSI può stabilire rapporti più intensi con l’utenza, sviluppare nuove forme di comunicazione, sfruttare nuove fonti giornalistiche, nonché tutelare e promuovere la propria immagine.

I contenuti redazionali (trasmissioni e contributi redazionali) messi sui social media devono rispettare le norme e le direttive aziendali previste per l’intera offerta editoriale (programmi radiotelevisivi e contributi online). La responsabilità spetta alle redazioni coinvolte. I contenuti devono possibilmente animare il dibattito e stimolare l’utenza a seguire i programmi della RSI e a visitare il sito della RSI.

2.23 Live streaming

Il live streaming è sottoposto a condizioni ben precise definite dalla Concessione (art. 22), esemplificate nel Promemoria “Diffusioni originali via internet” del Servizio giuridico SRG SSR. Queste regole indicano in particolare i casi in cui il live streaming è ammesso senza obbligo di notifica e di autorizzazione UFCOM.

La responsabilità dei contenuti del live streaming spetta unicamente alle/ai produttrici/tori delle trasmissioni.

2.24 Pubblicità e sponsoring

La/il collaboratrice/tore si distanzia da ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti.

La pubblicità (inclusi i messaggi autopromozionali) deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma (rispettivamente del contributo online, in caso di autopromozione cfr. art. 18 cpv. 2 lett. g Concessione SSR) e deve essere riconoscibile come tale. La/il collaboratrice/tore non può violare questa distinzione e inserire pubblicità occulta nei servizi redazionali (cfr. art. 10 cpv. 3 LRTV; art. 11 cpv. 2 ORTV e Direttiva 10.1 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

Nei contenuti redazionali si deve evitare di dare l’impressione che si promuovano prodotti o servizi di terzi. Ogni riferimento a nomi commerciali, marchi e slogan, deve essere giustificato da considerazioni giornalistiche. Anche l’uso di materiale proveniente da campagne pubblicitarie o da promozioni va giustificato da un punto di vista editoriale.

Lo sponsoring si fonda su tre principi basilari: la trasparenza, la separazione del messaggio dello sponsor dal contenuto redazionale, l’indipendenza editoriale. È comunque vietata la sponsorizzazione di notiziari, trasmissioni di attualità politica e trasmissioni dedicate all’esercizio di diritti politici a tutti i livelli (cfr. art. 12 cpv. 5 LRTV).

Se una trasmissione (o una rubrica radiofonica) è sponsorizzata, il nome dello sponsor deve essere citato chiaramente all’inizio e/o alla fine della trasmissione.

Alla redazione è garantita la libera scelta dei temi e la loro elaborazione; lo sponsor non può influenzare la trasmissione, ledendo l’autonomia redazionale (cfr. art. 12 cpv. 1 LRTV; Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione dell’UFCOM; Direttiva 10.2 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

2.25 Cartelloni pubblicitari, insegne, menzione di marchi

Queste forme di comunicazione commerciale fanno ormai parte delle gare sportive, degli eventi culturali e del mondo economico e finanziario.

La SRG SSR ha emanato una serie di regole che disciplinano qualsiasi tipologia di pubblicità in stadi, arene e campi di gara in cui si svolgono manifestazioni sportive in Svizzera, così come per quel che concerne la gestione di forme di comunicazione commerciale verbali e non verbali all’interno dei programmi sportivi. Le regole sono state varate dal Comitato direttivo SSR (cfr. Principi pubblicitari della SRG SSR per le produzioni e le trasmissioni di manifestazioni sportive in Svizzera).

Al di fuori dell’ambito sportivo, alfine di non incorrere in un atto di concorrenza sleale o pubblicità occulta, la redazione evita di riprendere marchi ed insegne ove non necessario per la tipologia di contenuto redazionale.

2.26 Catena della solidarietà e raccolta fondi

La RSI collabora esclusivamente con la Catena della solidarietà, braccio umanitario della SRG SSR.

La RSI sostiene la Catena della solidarietà nel raccogliere fondi che sono usati per finanziare progetti di associazioni umanitarie svizzere sul territorio nazionale e all’estero. La RSI offre questo aiuto principalmente in due forme:

- indicando il codice QR (in TV e sul digitale), il sito della Catena della solidarietà o segnalando la possibilità di recarsi presso un ufficio postale fornendo il nome della colletta per effettuare la donazione. Se la raccolta fondi raggiunge il livello 3, le redazioni dell’informazione sono tenute a segnalare la colletta ogni qualvolta si tratta del tema.

- organizzando giornate nazionali di raccolta di fondi (decise dal Direttore generale della SRG SSR) destinati a zone e paesi sinistrati. Durante queste giornate, le redazioni godono della libertà editoriale di scegliere ospiti e temi che caratterizzano la tragedia in corso, nonché di elaborare i contributi che vengono diffusi.

Fermo restando che RSI offre sostegno per la raccolta fondi esclusivamente alla Catena della solidarietà e non promuove cause caritatevoli a fini umanitari, sociali ecc., è comunque lecito informare il pubblico in merito a progetti e attività di organizzazioni benevole o di privati purché ciò avvenga in base a considerazioni giornalistiche. La libertà redazionale permette infatti di trattare anche questo genere di tema in modo oggettivo, evitando tuttavia in particolare di veicolare appelli per la raccolta fondi.

L’informazione data al pubblico può comprendere il nome e le coordinate dell’organizzazione rispettivamente dei privati che si impegnano per una determinata attività di pubblica utilità, lo scopo e il sito web di riferimento, che permette di approfondire il tema e trovare ulteriori informazioni.

Non è invece lecito far menzione del conto bancario / postale o di un numero per fare un versamento via sms, poiché ciò costituirebbe pubblicità occulta: infatti anche promuovere una causa a fini umanitari / caritatevoli rientra sotto l’ampia definizione di pubblicità e non ha spazio all’interno dei contenuti redazionali.

Unica eccezione ammessa (in virtù dell’art. 11 cpv. 1 lett. d dell’Ordinanza sulla radiotelevisione): brevi appelli per la raccolta fondi di organizzazioni di utilità pubblica nella forma di spot di 1 minuto al massimo possono venir diffusi nel programma – pure delle reti radiofoniche RSI – anche se il loro contenuto è a carattere pubblicitario; ciò a condizione che la controprestazione dell’organizzazione alla RSI copra al massimo i costi di produzione dello spot.

3. SETTORI E TEMATICHE SENSIBILI

3.1 Protezione dei minori

La personalità dei minori di 18 anni, in particolare quella dei bambini, va rispettata nel modo più rigoroso.

Le offerte prodotte o acquistate, dedicate a questa fascia di pubblico, devono avere contenuti educativi, favorire lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività, nonché mirare alla condivisione di valori positivi, come la tolleranza, il rispetto degli altri e della natura ecc.

I contenuti dell’offerta generale dei programmi che possono rivelarsi problematici per giovani di meno di 18 anni, non vanno diffusi nelle fasce d’orario durante le quali i minori possono facilmente guardare la televisione, ascoltare la radio o navigare su internet. Di regola, non prima delle 20.30. Nelle trasmissioni informative prima di questo orario, immagini, scene o dichiarazioni utili alla comprensione degli eventi, vanno anticipate da un’avvertenza, scritta o annunciata da chi conduce. Particolare attenzione va dedicata anche agli orari di diffusione delle promo e delle repliche, contenenti immagini e suoni dannosi per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori.
Nel portale rsi.ch e nel Play RSI, i programmi che in tv vengono caratterizzati con il logo giallo o rosso, sono identificati nello stesso modo.

Nelle offerte per i bambini bisogna evitare la violenza fisica o verbale, da loro facilmente imitabile, il linguaggio offensivo, nonché le situazioni che potrebbero causar loro ansia e angoscia.

La scelta dello sponsor, la pubblicità e le promo che accompagnano i contenuti per i minori devono essere coerenti con i contenuti del programma.

Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini (cfr. art. 13 LRTV). L’inserimento di prodotti (product placement) è ammesso solo se lo sponsor mette a disposizione premi o aiuti alla produzione di valore non significativo (cfr. art. 21 cpv. 2 ORTV).

Nella realizzazione dei contributi, un’attenzione particolare va dedicata alla copertura dei reati violenti in cui sono implicati minorenni come vittime, colpevoli o testimoni. È vietato diffondere notizie o informazioni che possano portare all’identificazione del/la minorenne o dei/delle minorenni, come la scuola frequentata, gli indirizzi ecc.

Per intervistare o coinvolgere in qualche modo persone sotto i sedici anni, di regola ci vuole il consenso dei genitori o di chi ne ha la responsabilità. In ogni caso, la/il giornalista veglia affinché non ci siano motivi di dubitare della capacità di discernimento del/la giovane interlocutore/trice.

3.2 Persone affette da disabilità sensoriali

Nelle sue offerte la SSR considera le esigenze delle persone con disabilità sensoriali prevedendo sottotitoli, audiodescrizione e traduzioni in lingua dei segni (cfr. art. 15 Concessione); e in generale presta attenzione ai rumori di sottofondo, resa grafica (accostamento colori), visibilità delle labbra (non coperte da microfono o altri oggetti) che altrimenti potrebbero ostacolare la comprensione dei dialoghi.

Gli obiettivi da raggiungere nei programmi televisivi e web per quanto concerne il volume delle prestazioni richieste per le persone sorde, ipoacusiche o cieche sono fissati nell’articolo 7 dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

Un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di categoria interessate definisce le modalità di collaborazione e regolamenta le prestazioni, le quote e le modalità di attuazione dei servizi di sottotitolazione, traduzione in lingua dei segni e audiodescrizione.

3.3 Protezione della sfera privata

Tutti hanno diritto al rispetto della propria sfera privata, anche le persone pubbliche, i personaggi insigni e chi occupa le prime pagine dei media.

Una persona non sarà fotografata e tantomeno ripresa con il teleobiettivo, senza il suo consenso, soprattutto in luoghi privati e in luoghi non sempre accessibili al pubblico.

In ambiti pubblici, fotografare o filmare persone senza il loro consenso è possibile soltanto se non vengono evidenziati nell’immagine. In manifestazioni pubbliche e nei casi in cui l’interesse pubblico è dominante, è invece lecito riferire con immagini e suoni.

La redazione rispetta la volontà di una persona che non vuole esprimersi. Evita, quindi, ogni tipo di pressione (inseguimento, assedio telefonico ecc.) per convincere l’interessata/o a parlare.

Nelle riprese e interviste va considerato che solo l’interlocutrice/tore capace di intendere e di volere ha la facoltà di rilasciare interviste e di acconsentire all’uso della propria immagine. Questo principio è rilevante per bambini, anziani, persone malate, persone sotto effetto di alcol o stupefacenti. La/il legale rappresentante dovrà dare il suo consenso al coinvolgimento dell’interessata/o.

La diffusione o pubblicazione di immagini scioccanti di incidenti o di catastrofi sconfina nella sfera privata. Per diffondere simili immagini ci vuole un interesse pubblico e i particolari vanno concordati con le persone interessate, con i congiunti o con le/i responsabili.

Una persona traumatizzata da un grave avvenimento, o in lutto, merita un particolare ritegno da parte del/la giornalista. Ciò vale anche per i familiari e i parenti dell’interessata/o.

La realizzazione di interviste in ospedali e istituti analoghi è possibile soltanto con l’autorizzazione delle/dei responsabili (cfr. Direttiva 7.8 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

Inoltre, è da considerare che l’intervistata/o potrebbe non disporre della capacità di intendere e di volere, l’intervista dovrà quindi essere concordata con i parenti o con la/il curatrice/tore, rispettivamente con il medico curante.

Nell’utilizzo di immagini o affermazioni pubblicate su Internet è opportuno soppesare gli interessi in gioco. È necessario mettere a confronto il diritto del pubblico all’informazione con la protezione della sfera privata e valutare se vi siano le condizioni richieste per pubblicare i contenuti.

Nella valutazione degli interessi in gioco, bisogna tener conto del contesto in cui le immagini e/o le affermazioni sono state diffuse su Internet. Per contesto è da intendersi: la natura della pagina che ospita l’informazione (Facebook, blog ecc.), l’identità dell’autrice/tore (personalità pubblica, giornalista, persona privata ecc.), il pubblico cui l’informazione è destinata.

3.4 Suicidi

L’atto di morire appartiene alla sfera intima/privata di una persona. Perciò, i casi di suicidio vanno trattati con grande ritegno.

Occorre tener conto, da una parte, del diritto dell’opinione pubblica all’informazione e, dall’altra, della protezione della sfera intima/privata. Se il primo non prevale chiaramente, si rinuncia alla pubblicazione.

Sui suicidi si può riferire:

- quando suscitano una forte sensazione pubblica;

- quando danno luogo a una discussione pubblica;

- quando a togliersi la vita sono persone della vita pubblica. In caso di personalità meno conosciute il suicidio deve perlomeno essere in presunto rapporto con vicende pubbliche;

- quando la vittima o i parenti si sono loro stessi rivolti all’opinione pubblica;

- quando il gesto è in relazione con un reato comunicato dalla polizia;

- quando il suicidio ha un carattere dimostrativo e vuole rendere attenti su un problema irrisolto;

- quando sono in circolazione voci o accuse che sono rettificate dalla cronaca (cfr. Direttiva 7.9 della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista).

La cronaca dei suicidi si limita alle informazioni necessarie per la comprensione del gesto. Vanno omessi i nomi, gli indirizzi e le fotografie delle persone che hanno commesso o tentato il suicidio, nonché altri particolari attinenti alla loro sfera intima/privata. Occorre evitare anche le fotografie del luogo. Eccezione: si può menzionare il nome di persone di pubblica rilevanza o in relazione presunta con un pubblico ufficio, che hanno commesso o tentato il suicidio. In questo caso anche le loro fotografie possono essere pubblicate.

Per evitare il pericolo di gesti di emulazione, conviene rinunciare alla diffusione/pubblicazione di indicazioni e di particolari sui metodi e sui mezzi usati per commettere il suicidio.

3.5 Reati sessuali e pedofilia

In caso di reati sessuali bisogna tenere in speciale considerazione gli interessi delle vittime. Non si forniscono elementi che ne permettano l’identificazione.

Ciò vale in particolar modo per i minori, vittime di atti di pedofilia. Ai loro interessi e al loro anonimato va dedicata la massima attenzione.

3.6 Elezioni e votazioni

I contenuti di ogni vettore che segnano la fase di avvicinamento alle elezioni o alle votazioni, e il giorno stesso del voto, devono dar prova di equilibrio, equità e imparzialità. Vanno rispettate le direttive nazionali e regionali in materia.

Di fronte a elezioni comunali, cantonali o federali, conviene preparare contenuti fondati su alcuni criteri che caratterizzano l’offerta del Servizio pubblico: un’equa presenza dei partiti politici, tenendo conto della loro forza elettorale e parlamentare; un’equa presenza delle regioni, sia all’interno della Svizzera che della Svizzera italiana; la valorizzazione dei temi che dominano la campagna elettorale e quando possibile (compatibilmente con la composizione delle liste) prestare attenzione anche al genere ecc.

Nessun partito e nessun/a candidato/a può ritrovarsi ingiustamente avvantaggiato/a (rispettivamente svantaggiato/a) per il tempo concessogli/le, per l’ora di diffusione delle sue prese di posizione e per l’argomento affrontato. In caso di scadenze elettorali entra in vigore l’embargo interno. Di regola l’embargo interviene almeno un mese prima della scadenza elettorale, viene comunicato a tutti i dipendenti attraverso i portali aziendali e fissa le regole per la trattazione di temi o per la presenza di candidati/e. Nelle offerte informative, durante le campagne elettorali, la presenza di candidate/i o di politiche/i fuori dal palinsesto elettorale è ammessa solo per necessità giornalistiche. Quando è previsto un palinsesto elettorale ad hoc, un/a candidato/a o un/a politico/a può invece essere intervistato/a o partecipare ad altri generi di contenuti (per esempio trasmissioni sportive e d’intrattenimento), soltanto se non esiste una persona altrettanto qualificata per rispondere alle domande della redazione.

I dibattiti in vista di una votazione o di un’elezione assumono un’importanza particolare. Per gestire questi momenti forti della campagna in corso, fanno stato le norme segnalate al punto 2.10 Dibattiti.

Per l’online particolare attenzione deve essere assegnata ai contributi forniti dall’utenza e dalle/gli eventuali partecipanti alla competizione elettorale o alla discussione in vista di una votazione.

L’utenza non può far campagna a favore o contro partiti politici o candidate/i.

Per i dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale (cfr. art. 5a LRTV e art. 18 Concessione) vale l’obbligo di pluralità (cfr. art. 4 cpv. 4 LRTV).

Durante le campagne, poi, i sondaggi/voting vanno affrontati con prudenza, tenendo conto del contesto e del dibattito in corso. Vanno inoltre applicate le norme elencate al capitolo 2.11 Sondaggi d’opinione.

3.7 Consumatrici e consumatori e prodotti

L’applicazione delle norme deontologiche ai contenuti dedicati ai consumi e ai diritti dei/delle cittadini/e richiede una particolare attenzione a causa dei conflitti che possono sorgere con i privati, le aziende e le istituzioni. Di fronte a situazioni delicate è opportuno ricorrere alla consulenza del servizio giuridico RSI e avvertire le/i superiori.

La redazione deve muoversi in modo critico e irreprensibile. In particolare, deve evitare il rischio di farsi strumentalizzare e deve tenersi lontana da qualsiasi conflitto d’interesse. Anche soltanto il sospetto di un conflitto d’interesse può avere ripercussioni negative sul contenuto e sulla testata che lo ospita.

Nella realizzazione di contributi e inchieste non bisogna provocare distorsioni alla concorrenza. In particolare:

- nel caso di test comparativi, la scelta dei prodotti deve avvenire in base a criteri razionali che possano essere spiegati e giustificati;

- nel caso di un’inchiesta su un prodotto, per il quale sono presenti sul mercato diversi concorrenti, bisogna ricorrere a un numero sufficiente di marchi;

- le/gli esperte/i scelte/i per giudicare prodotti e servizi devono essere riconosciute/i autorevoli e competenti nel loro settore d’attività;

- i produttori devono poter prendere posizione in merito al risultato dei test.

L’indicazione del nome di chi è oggetto di critiche e denunce va ponderata caso per caso. Bisogna tener presente le possibili conseguenze legali per la RSI e le possibili ripercussioni negative su un’intera professione o su un settore economico.

Considerata l’alta probabilità di conseguenze legali per la RSI in questo settore, la preparazione e la raccolta del materiale (appunti, colloqui, interviste, filmati ecc.) deve avvenire in modo molto accurato. Il materiale va conservato secondo i termini previsti dalla legge (cfr. art. 20 LRTV). Il Servizio giuridico RSI rimane a disposizione per eventuali richieste.

3.8 Temi religiosi

I temi religiosi e spirituali non sono trattati in modo diverso dagli altri temi. Vanno affrontati in modo imparziale e accurato, evitando qualsiasi discriminazione, nel rispetto dei sentimenti e delle convinzioni del pubblico.

Occorre promuovere la conoscenza delle usanze, delle tradizioni e delle specifiche terminologie che caratterizzano le singole religioni.

All’interno di questa visione generale, la RSI dà spazio a trasmissioni che prevedono apporti di redazioni esterne legate a specifiche istituzioni religiose, risultato di un accordo in tal senso tra l’azienda e le Chiese cattolica ed evangelica-riformata ticinesi. Anche queste specifiche trasmissioni sottostanno ai principi generali enunciati sopra e sono sottoposte a verifica interna.

4. ALLEGATI

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) (cfr. in particolare Art. 4, 5, 5a, 6, 9, 10, 12, 14, 20)

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) (cfr. in particolare Art. 7, 11, 12, 21, 28)

V. 10.12.2024

Ti potrebbe interessare