Debitori e creditori; precetti esecutivi, opposizioni, pignoramenti e fallimenti; in sintesi cosa fare con chi non ci paga? E come agire con chi ci invia delle fatture che non riteniamo corrette e giuste o che abbiamo già saldato? Oggi ci occupiamo della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. La procedura esecutiva è il procedimento che consente l’esecuzione forzata di singole pretese creditorie in Svizzera in applicazione proprio della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), una legge antica che risale al 1889. Creditore e debitore sono i termini usati nella legge per la parte escutente e per quella escussa nella procedura esecutiva. L’uso di queste espressioni non significa che il credito preteso debba esistere. L’esecuzione è promossa con l’invio di una domanda d’esecuzione all’Ufficio d’esecuzione. Questo ufficio provvede a far notificare al debitore un precetto esecutivo. Il precetto esecutivo contiene l’ingiunzione di pagare entro 20 giorni al creditore o all’ufficio d’esecuzione il credito indicato con interessi e spese esecutive. Il debitore ha il diritto di formulare opposizione entro 10 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. Di conseguenza l’esecuzione può proseguire soltanto se l’opposizione è stata rigettata con decisione giudiziale (decisione di rigetto dell’opposizione). Se non è stata interposta opposizione o se è stata rigettata con decisione giudiziale di rigetto dell’opposizione, il creditore può dopo 20 giorni, ma al massimo entro un anno, chiedere la prosecuzione dell’esecuzione e in tal modo l’esecuzione continuerà il suo corso. Per le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri spunti e i vostri dubbi, telefonateci allo 0848 03 08 08 o scriveteci via Whatsapp allo 076 321 11 13.
È ospite: Patrick Fini, avvocato
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