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FIAT, nessun recupero degli aiuti di Stato

La Corte europea di giustizia annulla la decisione con cui la Commissione UE nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler l'aiuto ottenuto con il "tax ruling"

  • 08.11.2022, 17:15
  • 20.11.2024, 14:30
La Corte UE annulla una decisione di Bruxelles sulla Fiat

La Corte UE annulla una decisione di Bruxelles sulla Fiat

  • keystone
Di: Ats/Ansa/sdr 

La Corte europea di giustizia ha deciso di annullare la decisione con cui la Commissione UE nel 2015 chiese al Lussemburgo di recuperare da Fiat Chrysler Finance Europe l'aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato unico ottenuto attraverso il meccanismo di "tax ruling", il cosiddetto trattamento fiscale concordato fra uno Stato e una multinazionale. Con il pronunciamento di martedì i giudici di Lussemburgo annullano la precedente sentenza del Tribunale UE con la quale vennero respinti i ricorsi del Lussemburgo e di Fiat Chrysler Finance Europe contro la decisione comunitaria di bocciare il "tax ruling" a favore della società.

Il Tribunale, spiega la Corte UE, nella sua valutazione ha commesso un "errore di diritto" in quanto ha "erroneamente confermato il sistema di riferimento adottato dalla Commissione ai fini dell'applicazione del principio di libera concorrenza alle società integrate in Lussemburgo, omettendo di tener conto delle norme specifiche che attuano tale principio in tale Stato membro".

I fatti, le tappe prima della sentenza

Il caso risale al settembre 2012, quando le autorità tributarie lussemburghesi avevano adottato un accordo fiscale a favore della Fiat Chrysler Finance Europe approvando un metodo per determinare la sua remunerazione che consentiva alla società di stabilire annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle società nel Lussemburgo. Nell'ottobre 2015, la Commissione stabilì che si trattasse di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; di qui l'ordine di recuperare da Fiat il vantaggio fiscale "indebito" di cui aveva usufruito. Con tale risoluzione i giudici di Lussemburgo concludono che - poiché al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell'Unione è oggetto di armonizzazione - spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l'esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell'imposta, e "solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette" per valutare "non solo se esista un vantaggio" fiscale, "ma anche se quest'ultimo abbia carattere selettivo".

Le reazioni dell'UE

Per l'Antitrust UE questa decisione di rimandare agli Stati membri la competenza in questa materia è "una grave sconfitta per l'equità fiscale". Lo scrive in un tweet la vicepresidente Ue Margrethe Vestager, responsabile per la Concorrenza. "Anche se la decisione della Commissione è stata annullata, la sentenza fornisce importanti indicazioni sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale.

La Corte ha confermato che l'azione degli Stati membri in settori non soggetti ad armonizzazione da parte del diritto dell'UE non è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sul monitoraggio degli aiuti di Stato, ha aggiunto Vestager, sottolineando: "La Commissione si impegna a continuare a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire che la concorrenza leale non venga distorta nel mercato unico attraverso la concessione da parte degli Stati membri di agevolazioni fiscali illegali alle società multinazionali".

03:10

Notiziario 16.00 del 08.11.2022

Notiziario 08.11.2022, 17:10

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