L'Ufficio cantonale della migrazione non potrà rifiutarsi di concedere o rinnovare i permessi di dimora e soggiorno, tantomeno revocarli, ai cittadini stranieri che beneficiano degli assegni famigliari integrativi (AFI) e degli assegni di prima infanzia (API).
Il Dipartimento delle istituzioni, infatti, ha preso atto della sentenza del Tribunale federale del 27 ottobre nella quale l’Alta Corte ha riconosciuto che natura e finalità degli assegni AFI e API, previsti dal diritto ticinese, non devono essere considerati come un aiuto sociale. Le autorità ticinesi, invece, facevano leva proprio su quest'ultima interpretazione per intimare ai beneficiari di rinunciare agli assegni, pena l'espulsione (sulla base del fatto che la persona senza lo statuto di lavoratore deve dimostrare di disporre dei mezzi sufficienti per mantenere la propria famiglia, senza ricorrere, appunto all’assistenza sociale).
Il dispositivo è stato accolto con soddisfazione dal sindacato OCST che, con un comunicato, precisa: "viene opportunamente sconfessata una linea che stava penalizzando in modo indiscriminato i beneficiari stranieri di tali prestazioni".
Red.MM/M.Ang./SP
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