“La legislazione tedesca ha importanti differenze rispetto a quella elvetica nel campo della segnaletica di radar fissi o mobili”. In questo modo ci risponde Renato Pizolli , responsabile del servizio comunicazione media della Polizia cantonale ticinese, a cui abbiamo chiesto se sia legale il sito blitzer.de nel quale vengono indicati questi dispositivi sul territorio tedesco ma anche su quello svizzero.
Sono oltre 3'000 i radar recensiti dalla pagina web, come riporta martedì 20 Minutes online. Gli avvistamenti vengono aggiornati tempestivamente dai conducenti i quali nella sezione “Blitzer” postano le loro segnalazioni corredate anche da immagini. Automobilisti quindi che invece di essere fotografati, fotografano e che vengono menzionati nella lista “Nutzer” utenti, in cui è stilata anche una classifica: “Goldbrand” è al primo posto.
Gallery image - Radar ticinesi su un sito web tedesco
In Svizzera sono oramai vietate queste segnalazioni da diversi mesi (vedi articolo di legge a lato). Su Facebook per esempio, da quando sono entrate in vigore le misure di Via Sicura , molte pagine sono state cancellate. Impossibile intervenire su siti internet esteri, anche se questi, riportano informazioni che riguardano il territorio elvetico.
AlesS
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Cosa dice la legge
Art. 98a Segnalazione di controlli della circolazione cpv. 1 La regolamentazione dell’attuale articolo 99 numero 8 LCStr è ripresa, precisata e ampliata ad altri atti di complicità. Dato che l’espressione «chiunque contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi» contenuta nella norma vigente (art. 99 n. 8) non è chiara, viene sostituita con la nozione di complicità, basandosi sull’articolo 105 capoverso 2 CP. cpv. 2 Il capoverso 2 corrisponde dal profilo contenutistico al capoverso 3 dell’attuale articolo 57b. cpv. 3 Pur non essendo destinati a segnalare controlli della circolazione, molti apparecchi elettronici di comunicazione possono ricevere segnalazioni di questo tipo (lett. c). Sono considerate segnalazioni pubbliche quelle effettuate ad esempio alla radio o su Internet, che possono essere decodificate mediante gli appositi apparecchi di ricezione. Questi annunci pubblici che segnalano controlli ufficiali della circolazione stradale devono essere punibili (lett. a), tuttavia gli apparecchi usati a tal fine non sono né sequestrati, né confiscati e neppure distrutti. Sono sequestrati, confiscati e distrutti solo gli «apparecchi e dispositivi volti a» segnalare controlli della circolazione (cpv. 1 lett. a e cpv. 2). È comminata una multa anche a chi offre a pagamento un servizio che segnala i controlli della circolazione stradale (lett. b). Vengono protette tutte le attività che la polizia svolge sulle strade (controlli della velocità, ricerca di criminali, controlli dei tassi di alcolemia, controlli dei veicoli, ecc.). Continuano invece ad essere autorizzate le segnalazioni gratuite. Rimangono legali le indicazioni della polizia su futuri controlli della circolazione ad esempio nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale oppure dei controlli della velocità lungo i cantieri autostradali. Non sono neppure vietate le segnalazioni gratuite fatte tra privati, tuttavia possono rientrare nelle fattispecie previste da altre disposizioni penali (ad es. segnalare il controllo lampeggiando con i fari abbaglianti può essere considerato abuso degli avvisatori e punito conformemente al numero 322 dell'ordinanza del 4 marzo 1996109 concernente le multe disciplinari, ODM).