Offerte di formazione non riconosciute in Ticino non possono essere chiamate "università", "scuola universitaria", "ateneo", "istituto universitario", "accademia", "facoltà", "politecnico" o "alta scuola" (o analogamente in altre lingue). Questo per non indurre in errore studenti interessati a una formazione terziaria. La norma era stata accolta da Governo e Parlamento fra 2013 e 2014 ed è stata ora confermata anche dal Tribunale federale. Con una sentenza del 9 febbraio, resa nota oggi (venerdì) dal cantone, Mon Repos giunge alla conclusione che la legislazione federale non preclude ai cantoni l'emanazione di tale divieto.
Solo su un punto è stato dato torto a Bellinzona: il "copyright" non vale per i termini "campus" e "college". Anche la tempistica di applicazione è stata ritenuta corretta. Respinto quindi il ricorso della ISSEA, che lo scorso anno aveva deciso di contestare la multa inflittale dalla procura tramite decreto d'accusa.
La replica
La partita non è però chiusa, secondo Massimo Silvestri della Issea. Il TF lascerebbe aperta una porta e la scuola chiederà "la pregiudiziale incostituzionalità della nuova legge cantonale del 1 aprile 2015 per la parte che non prevede un termine transitorio di 8 anni (...) Verrà subito presentata al Ministero pubblico chiedendo l'annullamento del decreto d'accusa già impugnato e non ancora ripresentato".
pon