Il Tribunale federale ha dovuto sentenziare su una vicenda che risale al 2015 e che vede protagonista il mondo dei social. Cinque anni fa un utente Facebook condivide sul suo profilo, aggiungendo un commento, un post in cui un difensore degli animali viene definito "antisemita ripetutamente condannato" e altre accuse dello stesso tenore nei confronti dell’organizzazione da lui presieduta.
Nel 2019, il Tribunale di appello del canton Berna lo dichiara colpevole di divulgazione di diffamazione per i rimproveri nei confronti dell’animalista e dell'associazione e lo condanna a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. Una sentenza che viene impugnata e viene portata dinnanzi alla più alta istanza che ora in parte ha accolto e in parte ha respinto il ricorso.
Lo ha respinto nella misura in cui l'interessato si richiamava al principio del "privilegio dei mass media", secondo il quale solo l'autore dell'opera è punito penalmente per un reato commesso mediante pubblicazione. Un concetto che, in questo caso, per l'Alta Corte non si applica. In effetti secondo il codice penale (Art. 28) "se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito...". I giudici del TF riconoscono che Facebook deve essere riconosciuto come un media. Tuttavia, il regime di responsabilità privilegiata riguarda solo le persone che lavorano all'interno della catena di produzione e distribuzione dei media interessati.
I giudici di Mon Repoos hanno invece accolto il ricorso riguardo ad alcune affermazioni contenute nel post, quali per esempio "ripetutamente condannato", dal momento che il difensore degli animali in una intervista rilasciata nel 2014 a un giornale aveva riferito di essere stato condannato più volte e quindi il ricorrente poteva divulgare questo fatto.
Chi condivide su Facebook post offensivi è punibile
Telegiornale 15.12.2020, 13:30