Il padre del nascituro aveva denunciato nel 2022 la sua ex compagna per interruzione della gravidanza punibile e altri reati. Ma la Procura aveva respinto l’istanza che è stata successivamente archiviata dai tribunali cantonali superiori. Dopo il ricorso del genitore contro l’archiviazione, una sentenza emessa giovedì il Tribunale federale ha chiuso il caso: il padre, secondo la massima istanza elvetica, non può essere considerato il titolare del bene giuridico protetto, e nemmeno parente della vittima.
I giudici di Mon Repos hanno sottolineato che il codice penale considera reato l’interruzione di gravidanza dopo la 12esima settimana, a meno che non siano soddisfatte alcune condizioni. Il bene giuridicamente protetto è la vita umana fino alla nascita, cioè embrioni e feti fino alla nascita.
Questa vita non ancora nata non ha personalità giuridica propria, ha sottolineato la II Corte penale. Se muore in utero a seguito di un’interruzione di gravidanza, non avrà mai acquisito tale personalità. Questa vita non può quindi essere considerata una vittima in senso giuridico.
Pertanto il genitore del feto non è il titolare di un bene giuridico protetto. Non può nemmeno essere considerato un parente stretto, poiché questa vita nascente non ha lo status di vittima, ha concluso il Tribunale federale.