"Diritto di necessità" per un "credito d'impegno urgente". Con queste parole il Consiglio federale (CF) il 19 marzo ha annunciato il suo sostegno all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. A ormai un mese di distanza, fuori e dentro Palazzo federale si continua a discuterne ampiamente ma, facendo un passo indietro, su cosa si fonda e cos'è questo controverso "diritto d'urgenza" sulla bocca di tutti?
Il Nazionale dice ancora No
Telegiornale 12.04.2023, 20:00
Il diritto di necessità (o d'urgenza, sommariamente usato come sinonimo da giornalisti e politici), non è presente nella Costituzione federale: perché si parla allora di competenze in materia di diritto di necessità del Consiglio federale? Lo si deve a due articoli che sono considerati come delle disposizioni in tal senso.
Il quadro costituzionale
Come si può leggere nella nota sull'acquisizione, l'esecutivo federale nel presentare le sue garanzie finanziarie ha assicurato che "entrambe le misure sono rette dagli articoli 184 e 185 della Costituzione federale (diritto di necessità)". Secondo questi articoli il CF può in effetti emanare ordinanze e decisioni se la tutela degli interessi del Paese lo richiede o per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.
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Secondo quanto espresso dallo stesso esecutivo nel 2010 in relazione a un'iniziativa parlamentare (nei relatori, tra gli altri, figura l'allora deputato Alain Berset), le eventuali decisioni prese in queste situazioni "hanno lo scopo di permettere di agire rapidamente e in modo adeguato alla situazione al fine di evitare danni maggiori".
Come evidenziato sul sito del Parlamento federale, l’assunzione di tali competenze da parte dei sette ministri è stata criticata a più riprese. Pertanto, nel 2010, l'Assemblea federale ha adottato un progetto che limita nel tempo le ordinanze urgenti e impone che siano trattate dal diritto ordinario il più rapidamente possibile. Se l'esecutivo intende emanare decisioni urgenti, entro 24 ore dalla sua decisione ne deve informare l’organo competente dell’Assemblea federale.
Il diritto di necessità può anche essere extracostituzionale
In situazioni di emergenza in cui è a rischio l’esistenza del Paese, il Consiglio federale può avere il diritto e il dovere di agire al di fuori di ogni ordinamento costituzionale. Fanno eccezione i diritti fondamentali, poiché inviolabili in ogni circostanza. L'ultima volta in cui il diritto di necessità extracostituzionale, noto anche con la definizione di "pieni poteri", è stato applicato è durante le guerre mondiali.
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Le due camere del parlamento federale nei periodi 1914-1921 e 1939-1945 autorizzarono l'esecutivo ad adottare misure per affermare la sicurezza, l’integrità e la neutralità della Svizzera e per tutelarne il credito e gli interessi economici. In queste due fasi il Tribunale federale dichiarò più volte che la verifica della costituzionalità delle decisioni sui pieni poteri esulava dalle sue competenze.
Nel 19esimo secolo i pieni poteri furono attribuiti in più occasioni, come per esempio in occasione delle tensioni con l'Austria legate all'espulsione dei Ticinesi dalla Lombardia (1853), o della guerra d'indipendenza italiana (1859).
Un concetto che ritorna per scandali e crisi
Il diritto di necessità nella forma ripropostasi a marzo per la crisi Credit Suisse è stato usato anche altre volte, generando sempre ampie discussioni nell'opinione pubblica. Oltre che nella recente pandemia di coronavirus nel 2020, il Consiglio federale ne ha fatto uso anche nel piano di salvataggio di UBS nel 2008, o per la distruzione di documenti nel caso Tinner 2008–2009, oppure ancora negli anni '90, all'epoca dell'embargo e del divieto di commercio d'armi nella guerra dell'ex Jugoslavia, come pure nel 2001, sotto forma di ordinanza su al-Qaida.
L'intervento di Alain Berset (Speciale TG 16.03.2020, 17h00)
RSI Info 16.03.2020, 17:50
L'espressione "diritto di necessità" è stata anche ulteriore fonte di polemica per il suo uso improprio, come successo nel 1999 alla consigliera federale Ruth Metzler che ne fece un uso inopportuno in merito all'afflusso di rifugiati kosovari.