Svizzera

Razzismo, la norma non muta

La sentenza di Strasburgo sul caso Perincek non rende necessario un cambiamento

  • 19 febbraio 2016, 22:11
  • 7 giugno 2023, 17:42
Forte della decisione di Strasburgo, Dogu Perincek ha chiesto la revisione della sentenza al Tribunale federale

Forte della decisione di Strasburgo, Dogu Perincek ha chiesto la revisione della sentenza al Tribunale federale

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La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha dato ragione al negazionista del genocidio armeno Dogu Perincek nella sua vertenza con la Svizzera, ma non per questo la Confederazione cambierà la sua norma antirazzismo. Lo si legge nella risposta dell'Ufficio federale di giustizia al Consiglio d'Europa.

Il rapporto di Berna sottolinea come Strasburgo abbia condannato l'applicazione nel caso specifico e non la legge stessa: la compatibilità dell'articolo 261 del codice penale con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani non è in discussione. Al contrario, la norma viene considerata sufficiente a sanzionare la negazione di genocidi.

Perincek era stato condannato a una pena pecuniaria sospesa a Losanna nel 2007, un verdetto confermato anche dal Tribunale federale. Secondo Strasburgo, invece, fu violata la libertà di espressione del politico turco. Quest'ultimo ha chiesto la revisione della sentenza a Mon Repos. Quando questo accadrà, Berna riterrà di aver soddisfatto i suoi obblighi.

pon/ATS

L'articolo 261 del Codice penale

Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. ARTICOLO

L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

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