Christian:"Durante educazione fisica, mia figlia ha rotto gli occhiali di un compagno tirandogli per sbaglio una pallonata in faccia. Perché il danno è a nostro carico e non della scuola?"
Caro Christian,
ho una buona notizia per te. Anche se tu forse non lo sai, tua figlia Christina, come tutti gli allievi delle scuole pubbliche dell’infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.
Si tratta dell’assicurazione scolastica, prevista dalla legge della scuola (art. 18 e segg. Legge della scuola).
La copertura assicurativa comprende:
le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori dagli edifici scolastici, come pure gli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
la responsabilità dello Stato per eventuali danni riconducibili agli edifici scolastici e al mobilio
la responsabilità civile degli allievi nei confronti di terzi
I premi assicurativi sono a carico dello Stato (art. 18b Legge della scuola) e quindi tua figlia è coperta anche se tu non paghi nessun premio.
L’assicurazione di responsabilità civile scolastica copre l’assicurato contro le pretese di risarcimento danni formulate contro di lui in virtù della legislazione svizzera in materia di responsabilità civile per:
lesioni corporali che comportano qualsiasi danno ala salute di persone o il loro decesso;
danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose.
Ci sono tutta una serie di rischi non coperti (cfr. art. 12 Regolamento dell’assicurazione scolastica), tra i quali rientrano in primo luogo i danni provocati intenzionalmente oppure causati nell’esecuzione intenzionale di crimini o delitti ma anche i danni corporali fatti valere da allievi nei confronti di altri allievi.
Per danni materiali, com’è il caso degli occhiali rotti, è prevista una franchigia di 100.- CHF a carico dell’assicurato (art. 13 Regolamento dell’assicurazione scolastica).
Inoltre, la direzione dell’istituto o l’interessato è tenuto a notificare all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (https://www4.ti.ch/dfe/dr/sru/chi-siamo/ufficio-degli-stipendi-e-delle-assicurazioni/?noMobile=1 ) ogni sinistro che potrebbe coinvolgere la responsabilità civile dell’assicurato entro un termine massimo di 30 giorni. Come per qualsiasi notifica, scrivi il prima possibile e per andare sul sicuro procedi con una lettera raccomandata e conserva una fotocopia della lettera e la ricevuta rilasciata dalla posta.
Avv. Gianluca Padlina, presidente dell'Ordine degli avvocati