Dall'Ufficio tassazioni, il 16.8.2018, ricevo da pagare 596.30 franchi di interessi di ritardo per l'imposta cantonale 2016. Essendo abbastanza precisa sono certa che non è possibile in quanto pago sempre tutto. Verifico ed effettivamente ho pagato regolarmente.
Il 30.8.18 chiamo l'ufficio tassazioni spiegando che c'è stato un errore. Il funzionario controlla e si accorge che il pagamento è stato fatto ma è stato registrato per il 2015. Forse, pagando on line, il numero di riferimento è rimasto invariato e quindi relativo all'anno precedente. Il funzionario gentilmente mi dice di non preoccuparmi, di scrivere, spiegare l'accaduto e di richiedere di annullare la fattura.
Mando una mail spiegando il tutto e chiedo gentilmente di annullare la fattura. In risposta ricevo la calcolazione in base alla quale mi viene chiesto l'importo contestato e mi si dice che, per legge, gli interessi vanno pagati!
Telefono allora per spiegare: mi risponde una signora che mi dice che per venirmi incontro, visto che sono sempre stata una contribuente puntuale, al massimo mi possono conteggiare solo gli interessi fino a dicembre, vale a dire 160.75 franchi. Ribatto che non è corretto chiedere di pagare degli interessi per dei soldi che loro hanno ricevuto: è una questione di principio. Dopo mezz'ora al telefono, mi sento di dire che siccome ho sbagliato a indicare l'anno devo pagare e basta...
Preannuncio allora di voler esporre la mia lamentela per iscritto. Due minuti dopo mi chiama però il capufficio dicendomi: "senta signora o le va bene che le diminuiamo l'importo oppure lascio il conteggio com'è ora e basta". Rispondo che sono allibita per questo trattamento, ma non riesco a ottenere nulla nemmeno spiegandogli di nuovo la situazione e sottolineando che non si trattano così i contribuenti che pagano.
Dopo pochi giorni ho così ricevuto il conteggio datato per giunta 2.11.2017! Ieri ho pagato la fattura di 160.75 franchi e oggi, 18 ottobre, mi ritrovo una diffida di pagamento per gli interessi di 646.30 franchi: agli ninteressi si sono aggiunti 50 franchi di diffida!
Ora, sono sicura che qualsiasi altra persona, società o ditta creditrice, se fosse successa la stessa cosa, avrebbe capito e di conseguenza stralciato la fattura. E' possibile che proprio un ufficio cantonale si accanisca così? E' davvero la nostra legislazione che prevede ciò? Non è una cifra esorbitante, ma è davvero una questione di principio! La cosa che mi fa più rabbia è che lo stipendio di certi funzionari, che trattano in questo modo i contribuenti, lo paghiamo noi, onesti cittadini che paghiamo regolarmente le tasse.
Spero che questa mia testimonianza possa mettere in luce o la chiusura mentale di alcuni funzionari dell'ufficio incassi di Bellinzona o quella che io considero una ingiustizia del nostro sistema legislativo.
PRESA DI POSIZIONE DELLA DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI, BELLINZONA
Come da prassi consolidata, in simili circostanze la Divisione delle contribuzioni si astiene dal prendere posizione direttamente sul caso concreto – che si riserva in ogni caso di analizzare e trattare in modo separato – esprimendosi invece in questa sede unicamente sul funzionamento e sulle basi legali relative, nel caso di specie, al conteggio di interessi nell’ambito della procedura di esazione delle imposte cantonali.
L’imposta cantonale ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto dal contribuente (art. 241 cpv. 2 Legge tributaria, di seguito LT). Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT). Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza (rata a conguaglio); l’eccedenza è rimborsata d’ufficio, con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato (art. 241 cpv. 4 LT).
L’art. 243 cpv. 1 LT aggiunge, inoltre, che il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato. L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso (art. 243 cpv. 2 LT). Il sistema di riscossione delle imposte dirette prevede dunque espressamente un’esazione provvisoria. L’importo riscosso provvisoriamente corrisponde difficilmente a quello dovuto in modo definitivo per il relativo periodo fiscale, sicché importi mancanti devono essere riscossi successivamente e eccedenze devono essere rimborsate. Tutti i pagamenti che precedono la tassazione definitiva avvengono allora per definizione e per legge con riserva.
Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.50% (tasso valido per il 2018). In altri termini, gli interessi di ritardo decorrono 30 giorni dopo la scadenza delle singole rate d’acconto e del conguaglio, come definito all’art. 1 cpv. 3 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per ogni singolo periodo fiscale (RL 640.310), fino alla data del loro pagamento. Nel caso in cui la tassazione definitiva fosse inferiore ai pagamenti effettuati, sull’eccedenza riscossa in base alla richiesta di acconto è riconosciuto un interesse rimunerativo del 0.25% (tasso valido per il 2018).
I versamenti degli acconti d’imposta, siano essi predeterminati oppure liberi, sono accreditati sulla partita fiscale del contribuente, per il periodo fiscale di riferimento espressamente indicato nel codice riportato nella bolletta di pagamento. Un errore di trascrizione del numero di riferimento indicato nelle singole bollette di pagamento, dovuto ad esempio all’utilizzo, da parte del contribuente, di un sistema di pagamento e-banking, potrebbe pertanto comportare l’accredito dell’importo versato dal contribuente su un periodo fiscale non corretto, condizionando di conseguenza inevitabilmente il conteggio degli interessi rimunerativi, o di ritardo, calcolati sulle imposte dovute per ogni singolo periodo fiscale.
In un sistema di gestione d’incassi di massa, integralmente funzionante per mezzo di sistemi informatici d’esazione e procedure automatizzate di emissione dei conteggi d’interessi, delle procedure di richiamo e di diffida, un simile errore di trascrizione influisce pertanto inesorabilmente sul conteggio degli stessi, come pure sugli sviluppi successivi, in modo particolare su posizioni contabili riferite a periodi fiscali differenti. È proprio allo scopo di evitare questi spiacevoli inconvenienti che, nella comunicazione allegata alle richieste d’acconto per le imposte cantonali, al punto n. 9 intitolato “Pagamenti tramite internet”, è stato appositamente evidenziato che “i contribuenti che eseguono i pagamenti tramite e-banking e yellownet, devono prestare la massima attenzione nel trascrivere correttamente il numero di conto e il numero di riferimento completo indicati sulle polizze originali”.
Sul caso concreto, come inizialmente anticipato, la Divisione delle contribuzioni effettuerà pertanto tutte le indagini e le valutazioni necessarie, atte ad accertare la correttezza delle decisioni intimate al contribuente in materia di conteggio d’interessi, e dandone riscontro direttamente allo stesso.