Non ci sarà nessun nuovo processo per la strage di Erba. I giudici della Corte di Cassazione hanno scritto la parola fine alla vicenda giudiziaria relativa a uno degli omicidi plurimi più efferati della storia italiana, accaduto l’11 dicembre del 2006 nella località comasca. Hanno rigettato l’istanza di revisione avanzata dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che per questa vicenda stanno già scontando la pena dell’ergastolo.
Sono state di fatto condivise le conclusioni della Procura generale, che ha bollato come “mere e astratte congetture” le nuove prove alla base del ricorso dei legali. I nuovi elementi “non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto (Mario Frigerio, ndr), le confessioni (poi ritrattate, ndr) e le tracce ematiche”.
Al vaglio della Cassazione si era arrivati dopo la decisione della Corte d’appello di Brescia che il 10 luglio scorso si era espressa per l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza, con cui è passata in giudicato la condanna ai coniugi.
Quasi 20 anni fa, lo ricordiamo, a Erba vennero uccisi Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio Youssef Marzouk, 2 anni, la madre Paola Galli, 56, e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Il marito di quest’ultima, il già citato Mario Frigerio, rimase ferito e morì in seguito. Proprio l’affidabilità della testimonianza di Frigerio è stato uno dei motivi su cui i difensori hanno basato la loro richiesta in un documento di oltre cento pagine.

Strage di Erba, non ci sarà un nuovo processo
Telegiornale 10.07.2024, 20:00
”Non ha trovato alcun riscontro” la pista alternativa, prospettata dalla difesa, della faida per lo spaccio di droga. Esclusa anche l’ipotesi del “complotto” ai danni dei due imputati. Motivando il no alla revisione in luglio, i giudici di Brescia citavano anche l’iniziativa dell’ex sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, che aveva portato avanti l’ipotesi di riapertura del processo. Per la Corte d’appello quanto compiuto da Tarfusser, che ha portato anche ad un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova” è inammissibile “per difetto di legittimazione del proponente”.

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Notiziario 25.03.2025, 20:00
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