Svizzera

'Ndrangheta, "sì all'estradizione"

Il TPF conferma che il presunto mafioso arrestato a Zurigo può essere consegnato all'Italia. Nuovi dettagli emersi dalla sentenza

  • 4 aprile 2018, 14:00
  • 23 novembre, 02:01
Contro la sentenza dei giudici di Bellinzona l'accusano può ancora fare appello

Contro la sentenza dei giudici di Bellinzona l'accusano può ancora fare appello

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La 'ndrangheta "mantiene segreta la propria struttura, si basa sull'omertà e persegue uno scopo criminale". È uno dei passaggi della sentenza con cui il Tribunale penale federale (TPF) ha confermato l'estradizione di J.S., cittadino italiano arrestato a Zurigo in dicembre con l'accusa di associazione mafiosa su richiesta dei magistrati di Reggio Calabria. Contro questa decisione, l'uomo può fare ricorso al Tribunale federale. In Italia, solo per il reato di associazione mafiosa, il 31enne rischia fino a 15 anni di carcere.

Secondo gli inquirenti - come ha potuto documentare la RSI - J.S. era attivo tra Zurigo e Winterthur, dove avrebbe gestito un traffico di armi e di droga e dove avrebbe anche chiesto il "pizzo" ad alcuni ristoratori italiani. Nelle 15 pagine della sentenza firmata dai giudici federali, emerge in maniera più dettagliata la sua presunta appartenenza alla 'ndrina che gli inquirenti italiani identificano come Chindamo-Ferrentino.

L'uomo "è stato ripetutamente visto insieme a diversi presunti membri della cosca, e i loro dialoghi vertevano in parte sull'assassinio di appartenenti alla 'ndrangheta, sulla fuga in caso di condanna, nonché sull'importazione illegale di armi al confine Como-Chiasso", si legge nel documento.

La sentenza si sofferma anche sulla vicinanza di J.S. al capocosca Marco Ferrentino (oggi detenuto al cosiddetto 41-bis, il carcere duro per i mafiosi). Vicinanza motivata dal 31enne come una semplice "amicizia di gioventù" da cui poi avrebbe preso le distanze. Ma secondo i giudici, le conversazioni tra 31enne e il boss- registrate dalle autorità italiane - non possono essere valutate come parole in libertà tra amici sul 'lavoro'. Il TPF precisa che il ruolo di J.S. nella cosca dovrà comunque essere giudicato dal tribunale italiano.

In Svizzera il reato di associazione mafiosa non esiste. Esiste, tuttavia, quello di organizzazione criminale (260ter), sovrapponibile al reato italiano. I giudici della Corte dei reclami penali, in questo caso, si sono avvalsi di questa sovrapposizione, definendo la 'ndrangheta un'organizzazione criminale.

La detenzione preventiva dell'uomo è stata nel frattempo confermata dal Tribunale federale.

eb

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