Lo “stalking” sarà inserito nel Codice penale svizzero (CP) come reato specifico. Dopo il Consiglio nazionale, lunedì il Consiglio degli Stati ha adottato una proposta di legge in tal senso con 32 voti contro 7. Anche il Consiglio federale sostiene la proposta. Il dossier ritorna però alla camera del popolo per alcune divergenze.
Lo “stalking” consiste nel perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona. L’intensità e la ripetizione di tali atti possono farli diventare minacciosi per chi li subisce, limitare la libertà e condizionare le abitudini di vita delle vittime, incutendo paura.
Pur non mettendo in dubbio il fenomeno, che può rendere un inferno la vita delle persone oggetto di attenzioni insistenti non richieste, Pirmin Schwander (UDC/SZ) e Daniel Jositsch (PS/ZH) hanno tentato di convincere il plenum di non entrare in materia. In particolare, Jositsch, professore di diritto all’università di Zurigo, ha messo in guardia da attese eccessive facendo notare ai colleghi che non basta mettersi la coscienza a posto modificando il CP per affrontare questo problema. Anche il Consigliere federale Beat Jans, nonostante il Governo sostenga la proposta, ha messo in guardia dal creare aspettative troppo alte.
Prima di arrivare ad una condanna ci vuole del tempo, ha spiegato Jositsch, mentre la vittima ha sovente bisogno di un aiuto immediato. Quanto alle pene - condanna fino a tre anni secondo il progetto di legge o una pena pecuniaria - difficilmente un giudice condannerà alla reclusione uno stalker; al massimo pronuncerà una pena pecuniaria con la condizionale.
Un appello rimasto inascoltato dal plenum che per 37 voti a 7 è entrato in materia sul disegno di legge. A nome della commissione, Céline Vara (verdi/NE) ha insistito sulla necessità di fare qualcosa per contrastare un fenomeno che, complici anche alle reti sociali, è in forte espansione nel nostro Paese. Le vittime non sono soprattutto donne, ma anche i giovani. In alcuni casi, lo stalking può sfociare in tragedie, come dimostrano i casi di suicidio legati al bullismo sui social. Tutto ciò, ha affermato la “senatrice” ecologista, “è inammissibile”.
Il disegno di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l’autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.
Le modifiche proposte soddisfano i requisiti della Convenzione di Istanbul, che la Svizzera ha ratificato. L’azione penale si svolgerà esclusivamente sulla base di una denuncia. Solo la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata e in nessun caso il procedimento penale potrà essere avviato contro la volontà della vittima. Tuttavia, se il reato è avvenuto all’interno di una coppia, sarà perseguito d’ufficio.
A differenza del Nazionale, per gli Stati quello di stalking dovrebbe però essere configurato quale reato di messa in pericolo e non quale reato di evento: una persona sarebbe quindi già punibile semplicemente per il suo comportamento persecutorio, a prescindere dal fatto che il libero modo di vivere della vittima ne risulti limitato o meno. Per appianare queste divergenze tecniche il dossier torna quindi al Nazionale.
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Notiziario 16.12.2024, 21:00
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Lo stalking deve essere riconosciuto come reato
Telegiornale 06.06.2024, 20:00