Ticino e Grigioni

Preventivo 2024, ricorso per mancata referendabilità

Due articoli al centro del contendere - A firmare il testo, assieme al segretario del VPOD Ghisletta, l’ex consigliere di Stato Bertoli

  • 16 febbraio, 18:14
  • 16 febbraio, 19:02
Orsoline

La valenza normativa dei due articoli cozza con la natura descrittiva del Preventivo

  • © Ti-Press / Pablo Gianinazzi
Di: LP 

Il Preventivo 2024 continua a far discutere. Oggi a far notizia è il ricorso per mancata referendabilità lanciato da due volti noti del panorama politico ticinese: il segretario cantonale del sindacato VPOD Raoul Ghisletta e l’ex consigliere di Stato, nonché attuale presidente della Commissione federale della migrazione CFM, Manuele Bertoli.

Cosa troviamo al centro della loro petizione? Gli articoli due e tre del Preventivo, aggiunti dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze. Il primo articolo tocca le spese cantonali nel settore dell’asilo, mentre il secondo verte sulla non sostituzione del 20% dei partenti nei settori non regolati con le PPA.

  • Art. 2 Il Consiglio di Stato è tenuto a mettere in campo tutto quanto necessario affinché le spese del settore asilo possano corrispondere a quanto erogato dalla Confederazione in loro copertura.

  • Art. 3 Il Consiglio di Stato è chiamato a rendere definitiva in modo strutturale la non sostituzione in ragione del 20% dei partenti implementata nel 2023 e ad attuare una non sostituzione del 20% dei partenti nei settori non regolati con le PPA a partire dal 2024 rivedendo se necessario alcuni parametri di legge.

E qual è il problema al centro del contendere? La non referendabilità dei due articoli che, sebbene presentati come “una sorta di auspicio”, vantano una forza normativa. Secondo i ricorrenti si tratta infatti di due “norme di carattere obbligatorio”. “Dando loro la forma di articoli di legge – si apprende nel ricorso indirizzato al Tribunale federale di Losanna – il Gran Consiglio ha trasformato i due auspici in obblighi legali”.

Il nodo risiede nella natura descrittiva del decreto legislativo sul Preventivo, nel quale i due articoli sono contenuti. Riferendosi al decreto legislativo, la presidente del Gran Consiglio Nadia Ghisolfi spiegava al fine delle deliberazioni del 7 febbraio: “Esso non ha una portata finanziaria diretta [...] e non costituisce un atto normativo generale; di conseguenza non può essere referendabile”. Secondo i termini di Ghidolfi, il decreto “rappresenta in parole povere l’immagine della situazione finanziaria del Cantone”.

Al suo interno, tuttavia, troviamo i due articoli che, a detta dei ricorrenti, dovrebbero essere sottoposti all’attenzione popolare prima di essere esercitati. Infatti, se i due articoli dovessero rimanere nel testo del Preventivo, il “Governo cantonale dovrebbe mettere in campo tutto quanto il necessario” per il loro adempimento. La natura descrittiva del Preventivo (per questo non referendabile) va dunque a cozzare con la valenza normativa dei due articoli.

“La valida adozione di simili norme – si legge sempre nel ricorso – non può essere sottratta al legittimo diritto di referendum riconosciuto al corpo elettorale cantonale semplicemente perché tali norme sono state inserite in un atto, il decreto legislativo sul Preventivo dello Stato, che per sua natura non prevede la clausola referendaria. Con questa scelta deliberativa errata il Parlamento ticinese ha impedito scientemente ai cittadini di decidere se esercitare o meno un loro diritto costituzionale importante, riconosciuto come elemento imprescindibile della democrazia elvetica”.

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Sciopero confermato per il 29 febbraio

Il Quotidiano 12.02.2024, 19:00

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