Da martedì 22 dicembre devono chiudere i ristoranti, i bar e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport (esclusi i comprensori sciistici e altri impianti all’aperto). Lo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 18 dicembre, per cercare di limitare la diffusione del nuovo coronavirus in Svizzera. I nuovi provvedimenti entrano in vigore martedì 22 dicembre e sono limitati fino al 22 gennaio 2021.
Covid, la situazione
Telegiornale 18.12.2020, 13:30
Per le strutture della ristorazione non sono previste deroghe durante le festività. Possono rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell’obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.
I musei, i cinema, le biblioteche, le case da gioco, i giardini botanici e gli zoo e altre strutture culturali e per il tempo libero devono chiudere. È possibile svolgere attività culturali in piccoli gruppi. Restano per contro vietate le manifestazioni con pubblico. Sono però ammesse forme di manifestazioni alternative, per esempio quelle trasmesse on-line.
La pratica dello sport all’aperto è consentita in gruppi di non più di cinque persone. Le squadre delle leghe professionistiche possono disputare partite, ma senza spettatori. Sono ammesse le attività sportive, ad eccezione delle competizioni, e culturali di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuti i 16 anni.
I comprensori sciistici restano di competenza dei Cantoni. Il loro esercizio è però soggetto a condizioni: la situazione epidemiologica deve permetterlo e devono essere garantite sufficienti capacità negli ospedali, per il tracciamento dei contatti e per i test. Devono inoltre essere elaborati piani di protezione la cui attuazione deve essere garantita.
L’afflusso di clienti nei negozi viene ulteriormente limitato. Il numero massimo di persone consentito dipende dalla superficie di vendita liberamente accessibile. I negozi devono applicare piani di protezione. Sono mantenute le restrizioni degli orari di apertura: i negozi devono rimanere chiusi tra le 19 e le 6, così come la domenica e nei giorni festivi.
I Cantoni che presentano un’evoluzione epidemiologica favorevole possono prevedere allentamenti e decidere, per esempio, di aprire i ristoranti e gli impianti sportivi. I criteri per poterlo fare sono, in particolare, il numero di riproduzione, che deve essere inferiore a 1, e l’incidenza su sette giorni, che deve situarsi sotto la media svizzera.
Il Consiglio federale ha inoltre esteso l’impiego dei test rapidi per riuscire a testare un numero ancora maggiore di persone.
La procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) verrà prorogata fino al 31 marzo dell’anno prossimo. Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.
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