Ticino e Grigioni

Fiduciarie, il Tribunale fa chiarezza

Dopo il caso Ticiconsult, due vecchie sentenze pubblicate recentemente dal TRAM spiegano le tempistiche per mettere in regola fiduciarie senza autorizzazione

  • 28.10.2023, 18:38
  • 29.10.2023, 16:19
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SEIDISERA del 28.10.2023 - La diretta di John Robbiani

RSI Info 28.10.2023, 18:35

  • TI-Press
Di: JR/MP-SEIDISERA 

In queste settimane, il settore fiduciario in Ticino è al centro del dibattito mediatico, ieri (venerdì) è emerso che una fiduciaria abusiva è stata chiusa il 20 ottobre scorso nel Luganese su ordine del Ministero pubblico, perché i due titolari, una donna e un uomo svizzeri, sono sospettati di esercizio illecito della professione. Per anni avrebbero svolto la professione senza le necessarie autorizzazioni, realizzando una cifra d’affari considerevole. Un caso simile era emerso lo scorso marzo, già giunto in Pretura. Ma il dibattito si è fatto anche politico, dopo la vicenda Ticiconsult, la società del presidente dell’UDC svizzero Marco Chiesa e del presidente dell’UDC ticinese Piero Marchesi che ha operato per 14 mesi senza disporre di un fiduciario autorizzato.

Un’interpellanza dei Verdi liberali è già stata evasa dal Consiglio di Stato lo scorso inizio ottobre, mentre una nuova interpellanza a firma di esponenti dei cinque partiti PLR, PS, Verdi, Verdi Liberali e Più donne è stata inoltrata lo scorso 17 ottobre. A questa si attende ancora una risposta, che forse arriverà già nella prossima sessione di novembre. Tra le tante domande poste si fa riferimento anche alle tempistiche e alle modalità che l’Autorità di vigilanze richiede per mettere in regola una fiduciaria sprovvista di autorizzazione. 

Le tempistiche per mettersi in regola

Per fare chiarezza proprio su questi punti, ora, ci vengono in aiuto due sentenze pubblicate dal Tribunale cantonale amministrativo questa settimana (consultabili qui e qui). Le due sentenze - collegate tra loro - erano già state citate dalla Vigilanza per rispondere alle domande della RSI sul caso Ticiconsult. Delle sentenze emesse nel 2015 che hanno fatto scuola e da prassi per regolare - tra le altre cose - il ruolo degli avvocati nell’esercizio della professione di fiduciario.

Ma andiamo con ordine. Il caso è relativo a una società d’intermediazione immobiliare che nel dicembre 2013 ha disdetto il contratto di lavoro con il fiduciario immobiliare responsabile della società. Il 12 febbraio 2014, quindi meno di due mesi dopo, l’autorità di vigilanza ordina che entro 3 settimane la società debba nominare un nuovo fiduciario immobiliare autorizzato. La fiduciaria nomina un avvocato, al quale però viene negata l’autorizzazione. L’avvocato fa ricorso, lamentando anche la violazione del suo diritto di essere sentito a voce, ma il ricorso viene respinto. Questo - spiega il Tribunale nella sentenza – anche perché occorre che vi sia una relazione diretta tra la professione di fiduciario con la sua professione di avvocato. In sostanza l’avvocato può esercitare l’attività immobiliare solo nel suo studio, come ci aveva spiegato anche la Vigilanza da noi sollecitata.

Dopo avere constatato che la società in questione non aveva ancora provveduto a sostituire in organico un fiduciario autorizzato, il 30 marzo 2015 l’autorità ha dunque ordinato alla fiduciaria di cessare immediatamente ogni attività in ambito fiduciario, avvertendola dell’avvio nei suoi confronti di un procedimento contravvenzionale previsto dall’articolo 23 della Legge sui fiduciari. Anche su questa decisione la società fa ricorso, che viene respinto.

Ecco quando interviene la Procura

Un intervento piuttosto tempestivo della Vigilanza in questo caso. Rispetto al caso emerso ieri la vigilanza ha anche segnalato al Ministero pubblico. Questa differenza di trattamento viene spiega dalla legge sui fiduciari. L’articolo 23 per la precisione. La Procura infatti viene coinvolta in caso di recidiva o quando la società fiduciaria realizza una grossa cifra d’affari. Nel caso emerso ieri la Procura non a caso parla di una cifra d’affari considerevole, mentre in quello di marzo (già tra l’altro finito a processo con una condanna) c’era invece la recidiva. Si trattava di una donna che già nel 2021 aveva esercitato come fiduciaria senza autorizzazione e che aveva alle spalle una precedente condanna per malversazioni. Su tutti questi casi il Consiglio di vigilanza sui fiduciari da noi interpellato, ha preferito non commentare. 

Cristina Maderni, presidente della Federazione dei fiduciari, spiega che “se una struttura non rispetta la legge dovrebbe essere bloccata in tempi brevi, almeno per la parte che riguarda l’attività fiduciaria. I tempi stretti – ci dice - sono stati confermati da queste sentenze pubblicate in questi giorni al Tribunale cantonale amministrativo.”

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SEIDISERA del 28.10.2023 - L’intervista di John Robbiani a Cristina Maderni

RSI Info 28.10.2023, 18:37

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