È sfociata in una sentenza di proscioglimento il primo processo celebrato in Ticino, alla pretura penale, per la cosiddetta canapa “light”. In aula è comparso un giovane del Mendrisiotto che nel 2017, a Chiasso, si rese protagonista di un incidente stradale. A verbale il conducente, abituale consumatore di erba, dichiarò di avere abbandonato le vecchie abitudini per passare appunto alla “light”.
L’uomo, difeso da Giovanni Augugliaro, impugnò poi il decreto d’accusa emesso dalla procura, contestando i reati di guida in stato di inattitudine e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. L’assunzione di canapa “light” – questa la sua tesi – non è punibile, e men che meno può quindi provocare un’inattitudine alla guida.
Il giudice Flavio Baggi gli ha dato ragione: ad oggi non ci sono evidenze scientifiche sullo stato di inattitudine causato dalla “light”. Nel caso specifico Baggi non ha inoltre ritenuto sufficienti le prove addotte per sostenere che l’imputato avesse assunto stupefacenti. Sono dunque state confermate solo le ipotesi di elusione dei provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di incidenti.
Francesco Lepori